Sentenza 108/1986 (ECLI:IT:COST:1986:108)
Massima numero 12360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  22/04/1986;  Decisione del  22/04/1986
Deposito del 23/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12354  12355  12356  12357  12358  12359  12361  12362


Titolo
SENT. 108/86 G. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RAPPORTO IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE C.D. DELL'EQUO CANONE E GIA' SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI STIPULATI ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1964 E PROROGATI, IN VIA TRANSITORIA, EX ART. 67, PRIMO COMMA, LETT. A), DETTA LEGGE, E 15-BIS, DECRETO-LEGGE N. 9 DEL 1982 (COME CONV. NELLA LEGGE N. 94 DELLO STESSO ANNO) - ULTERIORE PROROGA (SEMESTRALE) AL 31 DICEMBRE 1984 - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - l 25 luglio 1984, n. 377, art. 2, comma primo. - cst art. 42, comma secondo.

Testo
Posto che la proprieta' privata, riconosciuta e garantita dall'art. 42, comma secondo, Cost. (in armonia con il principio sancito anche nell'art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), puo' essere legittimamente compressa dal legislatore ordinario solo quando esiga la necessita' di soddisfare un interesse generale, nel che si sostanzia il limite della "funzione sociale", ne consegue che il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani intanto risulta conforme alla Costituzione in quanto abbia un carattere temporaneo e straordinario, essendo altrimenti incompatibile, se ulteriormente protratto dopo vari decenni di vigenza, con la tutela attribuita a detto diritto, e la violazione di un diritto costituzionalmente garantito non puo' d'altra parte escludersi sol perche' essa sia temporalmente limitata. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro suindicato - l'art. 2, comma primo, della legge 25 luglio 1984, n. 377 (contenente norme correttive ed integrative degli artt. 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, c.d. dell'"equo canone"), con il quale le scadenze dei contratti di cui all'art. 67, primo comma lett. a), della legge n. 392 (stipulati, cioe', prima del 31 dicembre 1964), sono state prorogate al 31 dicembre 1974, dato che: per i rapporti di locazione immobiliare non abitativa gia' soggetti a proroga al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, l'art. 67, comma primo, stessa legge, ha previsto un regime transitorio di proroghe legali (di diversa entita' temporale) la cui durata - protratta per un biennio dall'art. 15-bis del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge n. 94 dello stesso anno - non e' suscettibile di proroghe ulteriori, pena il perpetuarsi del regime civilistico (previgente alla legge n. 392 ed inconciliabile con la nuova regolamentazione delle locazioni degli immobili urbani da essa introdotto); la proroga (semestrale) in questione ha perdippiu' determinato quell'ulteriore pendenza dei rapporti suddetti che ha funzionato come presupposto indefettibile delle successive protrazioni autoritative (inconcepibili, altrimenti, come tali, per l'esaurirsi dei medesimi rapporti) disposte dal comma nono-bis dell'art. 1, decreto-legge n. 12 del 1985 (come convertito nella legge n. 118 dello stesso anno). - Sul carattere straordinario e temporaneo che deve avere la disciplina vincolistica delle locazioni di immobili urbani per risultare compatibile con la Costituzione, v. S. nn. 3/1976; 225/1976; 89/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte