Sentenza 108/1986 (ECLI:IT:COST:1986:108)
Massima numero 12361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
22/04/1986; Decisione del
22/04/1986
Deposito del 23/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Titolo
SENT. 108/86 H. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE C.D. DELL'"EQUO CANONE" E GIA' SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI STIPULATI ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1964 E PROROGATI, IN VIA TRANSITORIA, EX ART. 67, PRIMO COMMA, LETT. A), DETTA LEGGE, E 15-BIS, DECRETO-LEGGE N. 9 DEL 1982 (COME CONV. NELLA LEGGE N. 94 DELLO STESSO ANNO) - ULTERIORE PROTRAZIONE, AL 30 GIUGNO 1985, DELLA PROROGA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA PRIMO, LEGGE N. 377 DEL 1984 (COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. - dl 7 febbraio 1985, n. 12 (come conv. nella l 5 aprile 1985, n. 118), art. 1, commi ottavo e nono. - l 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
SENT. 108/86 H. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE C.D. DELL'"EQUO CANONE" E GIA' SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI STIPULATI ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1964 E PROROGATI, IN VIA TRANSITORIA, EX ART. 67, PRIMO COMMA, LETT. A), DETTA LEGGE, E 15-BIS, DECRETO-LEGGE N. 9 DEL 1982 (COME CONV. NELLA LEGGE N. 94 DELLO STESSO ANNO) - ULTERIORE PROTRAZIONE, AL 30 GIUGNO 1985, DELLA PROROGA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA PRIMO, LEGGE N. 377 DEL 1984 (COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. - dl 7 febbraio 1985, n. 12 (come conv. nella l 5 aprile 1985, n. 118), art. 1, commi ottavo e nono. - l 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
Testo
A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione di detta disposizione - l'art. 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (che prevede misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), come convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, il quale - ulteriomente prorogando al 30 giugno 1985 i contratti di locazione non abitativa di cui all'art. 67, primo comma, lett. a), legge n. 392 del 1978, e disciplinando la misura dell'aumento del canone per il periodo di proroga - ha ampliato la portata normativa dell'art. 2, comma primo, legge n. 377 del 1984 - gia' ritenuto costituzionalmente illegittimo - risultando, in via conseguenziale, parimenti viziato. - S. n. 108/1986, massima sub G).
A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione di detta disposizione - l'art. 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (che prevede misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), come convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, il quale - ulteriomente prorogando al 30 giugno 1985 i contratti di locazione non abitativa di cui all'art. 67, primo comma, lett. a), legge n. 392 del 1978, e disciplinando la misura dell'aumento del canone per il periodo di proroga - ha ampliato la portata normativa dell'art. 2, comma primo, legge n. 377 del 1984 - gia' ritenuto costituzionalmente illegittimo - risultando, in via conseguenziale, parimenti viziato. - S. n. 108/1986, massima sub G).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27