Sentenza 14/2021 (ECLI:IT:COST:2021:14)
Massima numero 43460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 05/02/2021; Pubblicazione in G. U. 10/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43459


Titolo
Processo penale - Accertamento di delitti contro l'assistenza familiare o la libertà individuale - Assunzione della testimonianza di minorenne - Necessità di provvedere a mezzo di incidente probatorio, anche se la stessa non rivesta il ruolo di persona offesa dal reato - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio del pieno contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - dell'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l'assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. La presunzione di un'analoga condizione di vulnerabilità che avvince le due categorie di soggetti è conforme a dati di esperienza generalizzati - riassumibili nella formula dell'id quod plerumque accidit - e la conseguente scelta di equipararli, quanto all'anticipazione dell'assunzione testimoniale, non trascende la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali in materia penale. Inoltre, l'eccezione che la disposizione censurata introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e alla sua conseguente formazione in dibattimento risulta compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova testimoniale del soggetto vulnerabile sono disciplinate da plurime disposizioni codicistiche in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, con particolare riferimento al contributo che questi può dare alla formazione della prova nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 137 del 2020, n. 253 del 2019, n. 132 del 2019, n. 92 del 2018, n. 31 del 2017, n. 20 del 2017, n. 268 del 2016, n. 216 del 2016, n. 63 del 2005, n. 529 del 2002, n. 114 del 2001, n. 262 del 1998; ordinanze n. 318 del 2008, n. 358 del 2004, n. 108 del 2003, n. 431 del 2001, n. 399 del 2001 e n. 583 del 2000).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 392  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte