Sentenza 108/1986 (ECLI:IT:COST:1986:108)
Massima numero 12362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
22/04/1986; Decisione del
22/04/1986
Deposito del 23/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Titolo
SENT. 108/86 I. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RINNOVAZIONE EX LEGE DI CONTRATTI GIA'PROROGATI - INTRODUZIONE, PER CONVERSO, DI UNA ULTERIORE, INGIUSTIFICATA ED INDIFFERENZIATA PROROGA DEI PRECEDENTI RAPPORTI LOCATIVI - DISCIPLINA VINCOLISTICA DELLA PROPRIETA' PRIVATA - INOSSERVANZA DEL LIMITE DELLA STRAORDINARIETA' E TEMPORANEITA' - VIOLAZIONE ALTRESI' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - dl 7 febbraio 1985, n. 12 (come conv. nella l 5 aprile 1985, n. 118), art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies. - cst artt. 3 e 42, comma secondo.
SENT. 108/86 I. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RINNOVAZIONE EX LEGE DI CONTRATTI GIA'PROROGATI - INTRODUZIONE, PER CONVERSO, DI UNA ULTERIORE, INGIUSTIFICATA ED INDIFFERENZIATA PROROGA DEI PRECEDENTI RAPPORTI LOCATIVI - DISCIPLINA VINCOLISTICA DELLA PROPRIETA' PRIVATA - INOSSERVANZA DEL LIMITE DELLA STRAORDINARIETA' E TEMPORANEITA' - VIOLAZIONE ALTRESI' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - dl 7 febbraio 1985, n. 12 (come conv. nella l 5 aprile 1985, n. 118), art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies. - cst artt. 3 e 42, comma secondo.
Testo
La normativa di cui all'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (che prevede misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 - pur diretta, secondo le intenzioni risultanti dai lavori preparatori, a ricondurre, entro il regime "ordinario" della legge n. 392 del 1978, i rapporti di locazione non abitativa in corso al momento dell'entrata in vigore di tale legge (e, in via transitoria, da essa "prorogati", ex art. 67, o coattivamente protratti, ex art. 71) - ha, in realta', introdotto un'ulteriore proroga legale, non altrimenti dovendosi qualificare la c.d. rinnovazione (esannale o - nel caso di immobili adibiti ad albergo - novennale) di cui all'art. 1, comma 9 bis, cit., in quanto, diversamente dalla rinnovazione di cui agli artt. 28 e 29 legge n. 392, e' coattivamente imposta durante la pendenza del rapporto, e, dunque, prescinde dalla volonta' del locatore. Ne' rileva, in contrario, l'aumentata entita' del canone - che comunque non corrisponde a quello di mercato (come invece previsto, per le locazioni non abitative, dalla legge n. 392) - essendo bensi', ancorato all'irrazionale meccanismo di rivalutazione del canone iniziale (sovente non piu' significativo, per il mutato grado di sviluppo della zona in cui l'immobile e' ubicato); onde il detto comma 9 bis, dell'art. 1 cit., si risolve nella reiterazione dell'eccezionale disciplina vincolistica, previgente alla legge n. 392, non piu' compatibile con l'attuale quadro normativo caratterizzato dall'esistenza del nuovo regime organico delle locazioni urbane da tale legge introdotto, ed e', percio' illegittimo - al pari delle successive norme (concernenti la disdetta del locatore, la efficacia dei provvedimenti di rilascio e i giudizi in corso) che in esso trovano il necessario presupposto - poiche' determina, in contrasto con l'art. 42, comma secondo, Cost., una compressione del diritto di proprieta' non giustificata da necessita' di tutela di un interesse generale. Anche violato risulta - sotto profili diversi - l'art. 3 Cost., giacche' la mera rivalutazione del canone iniziale consente al limitato numero dei conduttori beneficianti della proroga di realizzare un ingiustificato lucro rispetto a quelli che gia' operano con il canone corrente di mercato; e per altro verso, in quanto, essendosi disposta una proroga indifferenziata che non tiene conto delle condizioni economiche del conduttore e del locatore, categorie di conduttori economicamente piu' forti potrebbero arricchirsi ai danni di categorie di locatori economicamente piu' deboli. Di conseguenza, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 42, comma secondo, e 3 Cost. - i commi suindicati, aggiunti dalla legge di conversione. - S. n. 3 /1976.
La normativa di cui all'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (che prevede misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 - pur diretta, secondo le intenzioni risultanti dai lavori preparatori, a ricondurre, entro il regime "ordinario" della legge n. 392 del 1978, i rapporti di locazione non abitativa in corso al momento dell'entrata in vigore di tale legge (e, in via transitoria, da essa "prorogati", ex art. 67, o coattivamente protratti, ex art. 71) - ha, in realta', introdotto un'ulteriore proroga legale, non altrimenti dovendosi qualificare la c.d. rinnovazione (esannale o - nel caso di immobili adibiti ad albergo - novennale) di cui all'art. 1, comma 9 bis, cit., in quanto, diversamente dalla rinnovazione di cui agli artt. 28 e 29 legge n. 392, e' coattivamente imposta durante la pendenza del rapporto, e, dunque, prescinde dalla volonta' del locatore. Ne' rileva, in contrario, l'aumentata entita' del canone - che comunque non corrisponde a quello di mercato (come invece previsto, per le locazioni non abitative, dalla legge n. 392) - essendo bensi', ancorato all'irrazionale meccanismo di rivalutazione del canone iniziale (sovente non piu' significativo, per il mutato grado di sviluppo della zona in cui l'immobile e' ubicato); onde il detto comma 9 bis, dell'art. 1 cit., si risolve nella reiterazione dell'eccezionale disciplina vincolistica, previgente alla legge n. 392, non piu' compatibile con l'attuale quadro normativo caratterizzato dall'esistenza del nuovo regime organico delle locazioni urbane da tale legge introdotto, ed e', percio' illegittimo - al pari delle successive norme (concernenti la disdetta del locatore, la efficacia dei provvedimenti di rilascio e i giudizi in corso) che in esso trovano il necessario presupposto - poiche' determina, in contrasto con l'art. 42, comma secondo, Cost., una compressione del diritto di proprieta' non giustificata da necessita' di tutela di un interesse generale. Anche violato risulta - sotto profili diversi - l'art. 3 Cost., giacche' la mera rivalutazione del canone iniziale consente al limitato numero dei conduttori beneficianti della proroga di realizzare un ingiustificato lucro rispetto a quelli che gia' operano con il canone corrente di mercato; e per altro verso, in quanto, essendosi disposta una proroga indifferenziata che non tiene conto delle condizioni economiche del conduttore e del locatore, categorie di conduttori economicamente piu' forti potrebbero arricchirsi ai danni di categorie di locatori economicamente piu' deboli. Di conseguenza, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 42, comma secondo, e 3 Cost. - i commi suindicati, aggiunti dalla legge di conversione. - S. n. 3 /1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte