Sentenza 109/1986 (ECLI:IT:COST:1986:109)
Massima numero 12364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  22/04/1986;  Decisione del  22/04/1986
Deposito del 23/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:  12363


Titolo
SENT. 109/86 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ASSEGNATARI DI ALLOGGI - MOROSITA' NEL PAGAMENTO DEL CANONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ABITATIVI - DECADENZA DAL BENEFICIO IN CASO DI MOROSITA', PROTRATTA PER OLTRE TRE MESI, NEL PAGAMENTO DEL CANONE - PREVISIONE PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA OVVERO AGEVOLATA E NON ANCHE PER I CONDUTTORI DEGLI ALTRI IMMOBILI ABITATIVI - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA COMPORTANTE NECESSITA' DI VALUTAZIONE SUSCETTIBILE DI PIU' SOLUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dl 7 febbraio 1985, n. 12 (conv. in l 5 aprile 1985, n. 118), art. 1, commi primo, secondo, terzo e settimo. - cst artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 42, comma secondo.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale qualora il giudice a quo richieda una pronuncia additiva implicante una scelta discrezionale tra molteplici, possibili interventi, essendo, questa, attivita' di spettanza del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost. - dell'art. 1, commi primo, secondo, terzo e settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (concernente le misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 - nella parte in cui e' prevista, in caso di morosita' protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori, la decadenza dal beneficio della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata (nonche' per gli acquirenti di alloggi di questa seconda categoria), e non anche per tutti i conduttori di immobili abitativi che si siano resi del pari morosi - posto che: la invocata estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del censurato art. 1, comma settimo, implica la necessita' di valutare se opportunamente oppure no la prevista decadenza sia stata limitata a coloro che, godendo dei particolari vantaggi dell'edilizia sovvenzionata o agevolata, hanno correlativamente obblighi piu' rigorosamente sanzionati; ma per la pluralita' delle possibili soluzioni che essa implica, siffatta valutazione e' proprio della funzione legislativa e, come tale, non e' consentita alla Corte).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte