Sentenza 110/1986 (ECLI:IT:COST:1986:110)
Massima numero 12365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  22/04/1986;  Decisione del  22/04/1986
Deposito del 23/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 110/86. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - MANDATO DI CATTURA - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO - APPELLO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPUTATO E PUBBLICO MINISTERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Solo in presenza di una "ragionevole motivazione" puo' giustificarsi - in relazione alla peculiare posizione istituzionale e alla funzione assegnata al pubblico ministero nonche' alle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale - una disparita' di trattamento tra lo stesso pubblico ministero e l'imputato (e suo difensore), non potendo essere disattesa, in caso contrario, la necessita' di ristabilire tra di essi la par condicio. Poiche' l'art. 263, secondo comma, c.p.p. legittima il pubblico ministero ad appellare l'ordinanza di revoca del mandato di cattura e - senza "motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse" - omette di considerare il contrapposto interesse dell'imputato a dolersi (anche per ragioni di merito) del provvedimento che, negandogli la revoca del mandato di cattura, viene direttamente ad incidere sul bene della liberta' personale, il "necessario equilibrio del contraddittorio", attualmente turbato, puo' essere ristabilito solo riconoscendo all'imputato il diritto di appellare tale provvedimento. La lamentata disparita' di trattamento risulta inoltre tanto piu' ingiustificata ora che, in seguito all'integrale sostituzione dell'art. 263-bis del codice di procedura penale (operata dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e poi, nuovamente, dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), l'imputato (o il suo difensore) puo' proporre "richiesta di riesame (anche nel merito) del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto" (con la sola eccezione del "mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria"). Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura, e dell'art. 18 l. 28 luglio 1984, n. 398). - S. nn. 190/1970, 155/1974, 62/1981, 70/1975, 73/1978, 72/1979, 53/1981, 224/1983 e 280/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte