Sentenza 111/1986 (ECLI:IT:COST:1986:111)
Massima numero 11951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  22/03/1986;  Decisione del  22/03/1986
Deposito del 23/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 111/86. TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1971 - PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SANZIONI CONNESSE ALLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI - DELEGA AL GOVERNO - ASSERITO DIFETTO DI "OGGETTI DEFINITI" E DI "PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI" - PRETESA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA DELEGANTE E IN VIA DERIVATA DELLA NORMA ATTUATIVA DELLA DELEGA IN MATERIA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA DICHIARAZIONE IVA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Con l'assegnare al legislatore delegato il compito di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie gia' esistenti, e predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge-delega prevedeva, il legislatore delegante ha circoscritto la discrezionalita' governativa alla sola scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, con l'ulteriore, espresso limite della necessita' di commisurare e graduare queste ultime alla entita' delle violazioni (e cio' nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio). Sicche', considerato in modo non avulso dal complesso del sistema - ed in riguardo soltanto alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo esclusa ogni considerazione concernente quelle penali) - l'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, appare conforme all'art. 76 della Costituzione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sotto il profilo che la delega al Governo in materia di sanzioni per la violazione di obblighi tributari non avrebbe riguardato "oggetti definiti" ne' fissato alcun principio e criterio direttivo, in via derivata assumendosi altresi' illegittima la disciplina delle sanzioni per le violazioni di obblighi connessi alla dichiarazione I.V.A.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte