Sentenza 112/1986 (ECLI:IT:COST:1986:112)
Massima numero 12366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
23/04/1986; Decisione del
23/04/1986
Deposito del 24/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 112/86. FORZE ARMATE - LEVA MILITARE - ISCRITTI DI LEVA - REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI DA 157 A 163 COD. PEN. MIL. DI PACE - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 112/86. FORZE ARMATE - LEVA MILITARE - ISCRITTI DI LEVA - REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI DA 157 A 163 COD. PEN. MIL. DI PACE - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'acquisizione dello status militare, come confermato anche dalla legislazione in materia sia passata che vigente, avviene solo con l'arruolamento - cioe', con l'inserimento nei ruoli militari e la conseguente iscrizione in tali ruoli - in esito ad un iter procedimentale, del quale l'iscrizione nelle liste di leva rappresenta nulla piu' che il punto d'avvio: pertanto in nessun caso ed in nessun modo, gli iscritti di leva possono essere ricondotti nell'ambito della nozione di "appartenenti alle Forze armate", posta dall'art. 103, terzo comma, secondo periodo, Cost. come ineludibile condizione per la sottoponibilita' alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace. L'eccezionalita' della deroga che il predetto art. 103 Cost. consente di apportare al principio dell'unita' della giurisdizione sarebbe comunque un ostacolo insormontabile per un ampliamento della nozione di appartenente alle Forze armate, rispetto a quella sistematicamente adottata dal legislatore ordinario militare. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, Cost., l'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace (mutilazione e simulazione di infermita'), appartengono alla cognizione dell'autorita' giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva.
L'acquisizione dello status militare, come confermato anche dalla legislazione in materia sia passata che vigente, avviene solo con l'arruolamento - cioe', con l'inserimento nei ruoli militari e la conseguente iscrizione in tali ruoli - in esito ad un iter procedimentale, del quale l'iscrizione nelle liste di leva rappresenta nulla piu' che il punto d'avvio: pertanto in nessun caso ed in nessun modo, gli iscritti di leva possono essere ricondotti nell'ambito della nozione di "appartenenti alle Forze armate", posta dall'art. 103, terzo comma, secondo periodo, Cost. come ineludibile condizione per la sottoponibilita' alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace. L'eccezionalita' della deroga che il predetto art. 103 Cost. consente di apportare al principio dell'unita' della giurisdizione sarebbe comunque un ostacolo insormontabile per un ampliamento della nozione di appartenente alle Forze armate, rispetto a quella sistematicamente adottata dal legislatore ordinario militare. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, Cost., l'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace (mutilazione e simulazione di infermita'), appartengono alla cognizione dell'autorita' giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 3
Altri parametri e norme interposte