Sentenza 113/1986 (ECLI:IT:COST:1986:113)
Massima numero 11882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
23/04/1986; Decisione del
23/04/1986
Deposito del 24/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
11886
Titolo
SENT. 113/86 A. FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - OBIETTORI DI COSCIENZA - AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ASSOGGETTABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 113/86 A. FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - OBIETTORI DI COSCIENZA - AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ASSOGGETTABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1972, n. 772, disciplinante la materia dell'obiezione di coscienza (ed in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma, 3, terzo comma, 5, 6 e 9), l'accogliemento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, comporta per l'obiettore la perdita dello status militare - acquisito al momento dell'arruolamento - con conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi, della assoggettabilita' alla giurisdizione militare. Per le stesse ragioni, il discorso sull'ammissione al servizio sostitutivo civile deve ricondursi, piu' che all'ottica dei modi di esplicazione, all'ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge dall'art. 52, secondo comma, Cost.. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono assorbiti gli altri motivi di illegittimita', prospettati in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma, Cost.. - S. nn. 112/1986, 164/1985, 81/1980, 48/1959 e 29/1958.
Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1972, n. 772, disciplinante la materia dell'obiezione di coscienza (ed in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma, 3, terzo comma, 5, 6 e 9), l'accogliemento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, comporta per l'obiettore la perdita dello status militare - acquisito al momento dell'arruolamento - con conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi, della assoggettabilita' alla giurisdizione militare. Per le stesse ragioni, il discorso sull'ammissione al servizio sostitutivo civile deve ricondursi, piu' che all'ottica dei modi di esplicazione, all'ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge dall'art. 52, secondo comma, Cost.. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono assorbiti gli altri motivi di illegittimita', prospettati in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma, Cost.. - S. nn. 112/1986, 164/1985, 81/1980, 48/1959 e 29/1958.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 52
co. 1
Costituzione
art. 52
co. 2
Costituzione
art. 103
co. 3
Altri parametri e norme interposte