Sentenza 113/1986 (ECLI:IT:COST:1986:113)
Massima numero 11886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
23/04/1986; Decisione del
23/04/1986
Deposito del 24/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
11882
Titolo
SENT. 113/86 B. FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE - OBIETTORI DI COSCIENZA - AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ASSOGGETTABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER ALCUNE DELLE NORME IMPUGNATE (PER DIFETTO DI RILEVANZA, IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 11 L. N. 772/1972).
SENT. 113/86 B. FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE - OBIETTORI DI COSCIENZA - AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ASSOGGETTABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER ALCUNE DELLE NORME IMPUGNATE (PER DIFETTO DI RILEVANZA, IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 11 L. N. 772/1972).
Testo
Una volta escluso, con la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che gli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile siano sottoponibili alla giurisdizione militare anziche' a quella del giudice ordinario, restano prive di concreta rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace, sollevate - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost. - sotto il profilo, piu' generale, che da dette norme deriverebbe la sottoposizione alla giurisdizione militare degli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile. (Inammissibilita', in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 c.p.m.p..)
Una volta escluso, con la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che gli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile siano sottoponibili alla giurisdizione militare anziche' a quella del giudice ordinario, restano prive di concreta rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace, sollevate - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost. - sotto il profilo, piu' generale, che da dette norme deriverebbe la sottoposizione alla giurisdizione militare degli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile. (Inammissibilita', in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 c.p.m.p..)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 103
co. 3
Altri parametri e norme interposte