Sentenza 114/1986 (ECLI:IT:COST:1986:114)
Massima numero 9126
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  23/04/1986;  Decisione del  23/04/1986
Deposito del 24/04/1986; Pubblicazione in G. U. 02/05/1986
Massime associate alla pronuncia:  9128


Titolo
SENT. 114/86 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - GESTIONE FINANZIARIA - CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - INVASIONE DI COMPETENZA REGIONALE ESCLUSIVA - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DELLA CORTE DEI CONTI IMPUGNATE DALLA REGIONE.

Testo
In forza delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana emanate con d.P.R. n. 683 del 1977 (v., in particolare, l'art. 5, prima parte), le funzioni concernenti l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) (comprese quelle di vigilanza e di tutela) sono state trasferite nell'ambito della competenza legislativa ed amministrativa attribuita alla Regione in materia di opere pubbliche (v. anche la l. reg. 14 settembre 1979, n. 29, che ha ridisciplinato le strutture dell'E.A.S. e i relativi controlli). Pertanto, non trovando giustificazioni attuali, sul piano costituzionale, la sovrapposizione del controllo della Corte dei conti al controllo regionale, non spetta allo Stato sottoporre l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; e, di conseguenza, vanno annullate le determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate al riguardo dalla Corte dei conti - sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti - cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nell'adunanza del 9-13 luglio 1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  01/07/1977  n. 683  art. 5