Sentenza 115/1986 (ECLI:IT:COST:1986:115)
Massima numero 12367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/04/1986;  Decisione del  24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 07/05/1986
Massime associate alla pronuncia:  12368


Titolo
SENT. 115/86 A. IMPOSTA DI VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VENDITE FALLIMENTARI - APPLICABILITA' DEL TRIBUTO - ASSUNTO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DELEGATO DEL FALLIMENTO PER L'EMANAZIONE O MENO DI PROVVEDIMENTO NON GIURISDIZIONALE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 - denunciato in quanto, avendo esteso il regime IVA alle vendite fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - a norma dei quali l'applicabilita' dell'IVA e' invece riferita alle cessioni di beni effettuate nell'"esercizio di impresa" - con violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, Cost., in quanto la questione e' stata sollevata nel corso di un procedimento fallimentare, dal giudice delegato, in merito alla richiesta, da parte del curatore, di un provvedimento ex art. 25 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare") chiaramente da emanarsi nell'ambito di una mera potesta' direttiva e percio' privo delle connotazioni di esercizio della funzione giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 87  co. 4

Altri parametri e norme interposte