Sentenza 115/1986 (ECLI:IT:COST:1986:115)
Massima numero 12368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/04/1986;  Decisione del  24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 07/05/1986
Massime associate alla pronuncia:  12367


Titolo
SENT. 115/86 B. IMPOSTA DI VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VENDITE FALLIMENTARI - APPLICABILITA' DEL TRIBUTO - ASSUNTO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - INSUSSISTENZA - CONFIGURAZIONE DEL FENOMENO IMPOSITIVO - LIQUIDAZIONE DA FALLIMENTO E NORMALE ESERCIZIO DI IMPRESA - EQUIPARAZIONE NEL CAMPO TRIBUTARIO - GIUSTIFICAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
I principi regolanti i rapporti privati in genere non si trapiantano per cio' stesso, integralmente, nella normativa tributaria, cosicche' il fenomeno impositivo, viene sovente a incidere nella realta' economica, con una disciplina che puo' divergere e financo ampliare - per gli interessi sociali che vi sono coinvolti - il corpus di regole comuni. Nel caso, quindi, il legislatore tributario ha ragionevolmente mostrato, con stretto riferimento all'imposta sul valore aggiunto (e a tanto conforta anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione), di non voler distinguere tra l'attivita' gestionale dell'impresa e il momento della sua liquidazione, ancorche' coattiva: ma, per gli specifici intenti di prelievo fiscale, cui si riconducono i principi normativi relativi, ha proiettato in un unicum le due fasi, di gestione, cioe', e di liquidazione, per cui nessun eccesso di delega appare essersi prodotto nel fatto di aver previsto l'applicabilita' dell'imposta del valore aggiunto alle vendite fallimentari. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 - denunciato in quanto, avendo esteso il regime IVA alle vendite fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - a norma dei quali l'applicabilita' dell'IVA e' invece riferita alle cessioni di beni effettuate ne. "esercizio di impresa" - con violazione degli artt. 76 e 87. - S. n. 42/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 87  co. 4

Altri parametri e norme interposte