Sentenza 116/1986 (ECLI:IT:COST:1986:116)
Massima numero 11954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/04/1986;  Decisione del  24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 07/05/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 116/86. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - PENA PECUNIARIA - DEFINIZIONE IN VIA BREVE - MODALITA': VERSAMENTO DEL SESTO DELLA PENA MASSIMA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL "VERBALE DI CONSTATAZIONE" - SOGGETTI CHE POSSONO AVVALERSENE - SUPPOSTA MA NON SUSSISTENTE ESCLUSIONE DEI CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI A CONTROLLO FORMALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il significato della dizione "verbale di constatazione" presente nell'art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede la definizione in via breve della controversia per violazioni in materia di I.V.A. da effettuarsi mediante il pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di constatazione - e' ora da intendersi secondo il contenuto piu' ampio posto in luce dall'art. 1 d.P.R. n. 24/1979, che ha dato vita ad un istituto assolutamente diverso (anche dalla definizione in via breve di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), e svincolato dalle formalita' del procedimento ispettivo in contraddittorio, ex art. 52, cit., d.P.R. n. 633/1972. Essa puo' quindi essere riportata alla piu' generale nozione di "atto ufficiale" di constatazione: con una flessibile equipollenza fra documenti che, sempre ufficiali quanto a origine e sostanza, siano riconducibili, pur nella diversita' delle relative situazioni, ricorrendo comunque la certezza documentale ai fini del versamento in termini, alla stessa ratio di legge. Il che comporta, indubbiamente, la collocazione paritaria delle situazioni suddette con esclusione di violazione dell'art. 3 Cost. (e meno ancora del successivo art. 53) nei casi in cui la constatazione dell'infrazione sia stata effettuata in forma diversa da quella del procedimento ispettivo ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte