Sentenza 118/1986 (ECLI:IT:COST:1986:118)
Massima numero 12055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/04/1986;  Decisione del  24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 07/05/1986
Massime associate alla pronuncia:  12058


Titolo
SENT. 118/86 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (O DI SUO DIPENDENTE) - ESERCIZIO DELL'AZIONE, IN SEDE CIVILE, DA PARTE DELL'INFORTUNATO - ESISTENZA DI PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DELLA NOTITIA CRIMINIS - ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - PRECLUSIONE - ILLEGITTINITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENZE - PERSISTENTE PREVALENZA DELLA GIURISDIZIONE PENALE - SALVAGUARDIA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE IN CASO DI INIZIO DELL'AZIONE PENALE.

Testo
L'azione sulle conseguenze civili dell'eventuale reato promossa da parte dell'infortunato - in quanto anch'essa intesa allo accertamento delle responsabilita' civili a seguito di infortunio sul lavoro - persegue scopo identico, ex art. 3 Cost., a quello dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, in relazione alla quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la preclusisone gia' prevista in relazione all'intervenuta archiviazione della denuncia in sede penale, per contrasto con le esigenze di tutela del diritto di azione e di difesa garantite dall'art. 24 Cost.. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - il comma quinto dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione. Resta comunque operante, a salvaguardia del principio di prevalenza della giustizia penale, il meccanismo processuale della sospensione del processo civile, in caso di sopravvenuto inizio dell'azione penale sui fatti costituenti il presupposto della domanda nella sede civile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte