Sentenza 118/1986 (ECLI:IT:COST:1986:118)
Massima numero 12058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/04/1986;  Decisione del  24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 07/05/1986
Massime associate alla pronuncia:  12055


Titolo
SENT. 118/86 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (O DI SUO DIPENDENTE) - ESERCIZIO DELL'AZIONE, IN SEDE CIVILE, DA PARTE DELL'INFORTUNATO - ESISTENZA DI SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (IN APPLICAZIONE DELL'ART. 27 L. 11 MARZO 1953, N. 87) IN PARTE QUA - CONSEGUENZE - PERSISTENTE PREVALENZA DELLA GIURISDIZIONE PENALE - SALVAGUARDIA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE IN CASO DI RIAPERTURA DI QUELLO PENALE.

Testo
L'esistenza di una sentenza istruttoria di proscioglimento determina - ai fini dell'esercizio dell'azione civile di responsabilita' - una preclusione identica a quella, derivante dal provvedimento di archiviazione della notitia criminis, gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (v. massima precedente). Pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - il comma quinto dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria. Resta comunque operante, a salvaguardia del principio di prevalenza della giustizia penale, il meccanismo processuale della sospensione del processo civile in caso di sopravvenuta riapertura di quello penale sui fatti costituenti il presupposto della domanda nella sede civile. - S. n. 102/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27