Sentenza 119/1986 (ECLI:IT:COST:1986:119)
Massima numero 12370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/04/1986;  Decisione del  24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 07/05/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 119/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - VALLE D'AOSTA - ASSISTENZA E PREVIDENZA - NEFROPATICI CRONICI E PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE - ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA - CONDIZIONI - RESIDENZA ALMENO TRIENNALE NELLA REGIONE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - IUS SUPERVENIENS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso relativo alla delibera legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta, riapprovato il 12 luglio 1979, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, e riguardante tale normativa, nella parte in cui si stabilisce il requisito della residenza - quanto meno triennale - in Valle d'Aosta, ai fini della corresponsione del previsto assegno mensile di assistenza ai nefropatici cronici o ai pazienti sottoposti a trapianto renale. Nelle more del giudizio di costituzionalita' e' stata infatti approvata e promulgata la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, di contenuto sostanzialmente identico (per il resto) a quello di cui alla legge impugnata, ma con la quale (artt. 1 e 3 del nuovo testo) sono stati accolti i rilievi mossi con il ricorso in esame.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte