Sentenza 120/1986 (ECLI:IT:COST:1986:120)
Massima numero 12371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
24/04/1986; Decisione del
24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 07/05/1986
Titolo
SENT. 120/86 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI DA PARTE DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO ALL'OPPONENTE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 120/86 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI DA PARTE DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO ALL'OPPONENTE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Posto che l'art. 24, comma secondo, Cost., garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e, piu' incisivamente, lo svolgimento di un processo giusto, ne consegue che i creditori opponenti allo stato passivo del fallimento - a carico dei quali il comma terzo dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), prevede l'abbandono dell'opposizione ove non si costituiscano almeno cinque giorni prima dell'udienza - non possono essere lasciati all'oscuro del decreto con il quale il giudice delegato fissa l'udienza. E poiche' non par dubbio che della data dell'udienza debba essere data notizia (non solo ai creditori opponenti ma anche al curatore) in tempo utile all'esercizio del diritto di difesa, all'uopo si rende necessario fissare, per la comunicazione suddetta, un termine di quindici giorni (analogamente a quello previsto dal comma primo dello stesso art. 98) decorrente, a ritroso, dalla data dell'udienza. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro costituzionale richiamato - l'art. 98, comma secondo, del medesimo regio decreto, nella parte in cui prevede, nei confronti del creditore opponente, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore. - S. n. 102/1986, che ha sancito l'incostituzionalita' degli artt. 98, comma primo, e 100, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. - Per l'identita' della ratio v., altresi', S. n. 15/1977, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del novellato art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.
Posto che l'art. 24, comma secondo, Cost., garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e, piu' incisivamente, lo svolgimento di un processo giusto, ne consegue che i creditori opponenti allo stato passivo del fallimento - a carico dei quali il comma terzo dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), prevede l'abbandono dell'opposizione ove non si costituiscano almeno cinque giorni prima dell'udienza - non possono essere lasciati all'oscuro del decreto con il quale il giudice delegato fissa l'udienza. E poiche' non par dubbio che della data dell'udienza debba essere data notizia (non solo ai creditori opponenti ma anche al curatore) in tempo utile all'esercizio del diritto di difesa, all'uopo si rende necessario fissare, per la comunicazione suddetta, un termine di quindici giorni (analogamente a quello previsto dal comma primo dello stesso art. 98) decorrente, a ritroso, dalla data dell'udienza. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro costituzionale richiamato - l'art. 98, comma secondo, del medesimo regio decreto, nella parte in cui prevede, nei confronti del creditore opponente, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore. - S. n. 102/1986, che ha sancito l'incostituzionalita' degli artt. 98, comma primo, e 100, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. - Per l'identita' della ratio v., altresi', S. n. 15/1977, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del novellato art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte