Sentenza 120/1986 (ECLI:IT:COST:1986:120)
Massima numero 12372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  24/04/1986;  Decisione del  24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 07/05/1986
Massime associate alla pronuncia:  12371  12373


Titolo
SENT. 120/86 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI DA PARTE DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINE - ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE, PUR IN DIFETTO DI COMUNICAZIONE (TEMPESTIVA) DEL DECRETO DI FISSAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che a garanzia della piena realizzazione del diritto di difesa dell'opponente, la Corte ha sancito - merce' pronuncia di parziale illegittimita' costituzionale del comma secondo dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali) - che all'opponente debba essere comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, almeno quindici giorni prima della data di essa, risulta non fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo dello stesso art. 98, il quale stabilisce che il creditore opponente allo stato passivo del fallimento debba costituirsi in giudizio - pena l'abbandono dell'opposizione - entro i cinque giorni antecedenti l'udienza di comparizione, della quale, in difetto di comunicazione tempestiva del decreto di fissazione, potrebbe non venire a conoscenza in tempo utile. - S. n. 120/1986, massima sub A).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte