Sentenza 120/1986 (ECLI:IT:COST:1986:120)
Massima numero 12373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
24/04/1986; Decisione del
24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 07/05/1986
Titolo
SENT. 120/86 C. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO AL CREDITORE IMPUGNANTE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.
SENT. 120/86 C. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO AL CREDITORE IMPUGNANTE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.
Testo
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 100, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina della procedure concorsuali) - nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore che impugni i crediti ammessi nello stato passivo del fallimento, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto di fissazione dell'udienza stessa, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di tale decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti sono stati impugnati - in conseguenza dell'avvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 98, comma terzo, per la mancata previsione, nei confronti del creditore opponente, della comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato. - S. n. 120/1986, massima sub A).
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 100, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina della procedure concorsuali) - nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore che impugni i crediti ammessi nello stato passivo del fallimento, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto di fissazione dell'udienza stessa, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di tale decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti sono stati impugnati - in conseguenza dell'avvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 98, comma terzo, per la mancata previsione, nei confronti del creditore opponente, della comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato. - S. n. 120/1986, massima sub A).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27