Ordinanza 122/1986 (ECLI:IT:COST:1986:122)
Massima numero 12375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
24/04/1986; Decisione del
24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 14/05/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 122/86. BENI PERDUTI ALL'ESTERO (INDENNIZZI) - TERRITORI EX- ITALIANI - BENI, DIRITTI ED INTERESSI IVI ESISTENTI - TITOLARITA' DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI - PERDITA - CORRESPONSIONE DI INDENNIZZO - RIVALUTAZIONE - CRITERI - DISPARITA' - INADEGUATEZZA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 122/86. BENI PERDUTI ALL'ESTERO (INDENNIZZI) - TERRITORI EX- ITALIANI - BENI, DIRITTI ED INTERESSI IVI ESISTENTI - TITOLARITA' DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI - PERDITA - CORRESPONSIONE DI INDENNIZZO - RIVALUTAZIONE - CRITERI - DISPARITA' - INADEGUATEZZA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, seconda parte, della legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero), secondo il quale i titolari dei beni gia' posti sotto la sovranita' italiana, i quali, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno, per detti beni, di un ulteriore coefficiente di rivalutazione di solo 15 volte il valore al 1938. La questione e' stata infatti sollevata sotto il profilo che detta norma prevederebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore - circa l'effettiva entita' dell'indennizzo - rispetto a quanto stabilito per i titolari di beni che si trovino in territori di Stati con i quali non siano intervenuti appositi accordi con lo Stato italiano o che, a prescindere dallo Stato in cui il bene si trovava, all'entrata in vigore della legge n. 16 del 1980, non abbiano presentato domanda di indennizzo. Ma, successivamente alla proposizione della questione stessa, e' sopraggiunta la legge 5 aprile 1985, n. 135, il cui art. 4 sostituisce, prevedendo nuovi e piu' elevati parametri di rivalutazione, l'art. 5 della l. n. 16 del 1980, nel quale e' contenuta la norma censurata, cosicche' si impone una nuova valutazione, da parte del giudice rimettente, in ordine alla perdurante sussistenza dei presupposti che lo hanno indotto a sollevare la questione.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, seconda parte, della legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero), secondo il quale i titolari dei beni gia' posti sotto la sovranita' italiana, i quali, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno, per detti beni, di un ulteriore coefficiente di rivalutazione di solo 15 volte il valore al 1938. La questione e' stata infatti sollevata sotto il profilo che detta norma prevederebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore - circa l'effettiva entita' dell'indennizzo - rispetto a quanto stabilito per i titolari di beni che si trovino in territori di Stati con i quali non siano intervenuti appositi accordi con lo Stato italiano o che, a prescindere dallo Stato in cui il bene si trovava, all'entrata in vigore della legge n. 16 del 1980, non abbiano presentato domanda di indennizzo. Ma, successivamente alla proposizione della questione stessa, e' sopraggiunta la legge 5 aprile 1985, n. 135, il cui art. 4 sostituisce, prevedendo nuovi e piu' elevati parametri di rivalutazione, l'art. 5 della l. n. 16 del 1980, nel quale e' contenuta la norma censurata, cosicche' si impone una nuova valutazione, da parte del giudice rimettente, in ordine alla perdurante sussistenza dei presupposti che lo hanno indotto a sollevare la questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte