Ordinanza 123/1986 (ECLI:IT:COST:1986:123)
Massima numero 12376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  24/04/1986;  Decisione del  24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 14/05/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 123/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO DI BENI NELLA CASA DI ABITAZIONE COMUNE - OPPOSIZIONE DI TERZO - LEGITTIMAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CONIUGE, PARENTE O AFFINE FINO AL TERZO GRADO - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA - (NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - ININFLUENZA).

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini fino al terzo grado del contribuente, di proporre opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso il pignoramento di mobili nella casa di abitazione comune. La questione concernente detta norma e' stata infatti gia' ritenuta manifestamente infondata sul presupposto di precedente decisione di infondatezza, avente ad oggetto l'art. 207 del d.P.R. n. 645 del 1958, disposizione identica a quella ora censurata. Ne' a diversa conclusione puo' giungersi alla luce del nuovo diritto di famiglia, entrato in vigore con la riforma del diritto di famiglia, disposta con la legge n. 151 del 1975, la quale nulla ha in sostanza modificato della previgente disciplina. - S. n. 42/1964; O. n. 283/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte