Ordinanza 124/1986 (ECLI:IT:COST:1986:124)
Massima numero 12377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
24/04/1986; Decisione del
24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 14/05/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 124/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL' ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI ADERENTI AL TRATTATO C.E.E., ALL'ACCORDO GATT O AD ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTENENTI LA CLAUSOLA DELLA "NAZIONE PIU' FAVORITA" - DIRITTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ACCESSORI - INDEBITA PERCEZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RIMBORSO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - CONDIZIONI (PROVA DOCUMENTALE DI MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO) - NECESSITA' DI STABILIRE L'APPLICABILITA' O MENO, NELLE FATTISPECIE OGGETTO DEI GIUDIZI A QUIBUS, DI PRESCRIZIONI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
ORD. 124/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL' ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI ADERENTI AL TRATTATO C.E.E., ALL'ACCORDO GATT O AD ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTENENTI LA CLAUSOLA DELLA "NAZIONE PIU' FAVORITA" - DIRITTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ACCESSORI - INDEBITA PERCEZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RIMBORSO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - CONDIZIONI (PROVA DOCUMENTALE DI MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO) - NECESSITA' DI STABILIRE L'APPLICABILITA' O MENO, NELLE FATTISPECIE OGGETTO DEI GIUDIZI A QUIBUS, DI PRESCRIZIONI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, denunziato, per violazione degli artt. 3, 11 e 24 Cost., in quanto subordina il rimborso delle tasse indebitamente percette dall'Amministrazione finanziaria a titolo di diritti per servizi amministrativi ed accessori - in occasione di importazioni di merci da Paesi aderenti al Trattato C.E.E., all'Accordo GATT o ad altre convenzioni internazionali, contenenti la clausola della "nazione piu' favorita" - alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti. I giudici rimettenti sono tenuti infatti a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se l'illegittimita' del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da Paesi fuori dall'area della C.E.E., possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari. Spetta conseguentemente ai predetti giudici stabilire se, nei casi di specie, debbano applicarsi le prescrizioni dell'ordinamento comunitario - ivi incluse le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative pronunciate in proposito dalla Corte di Giustizia, Giacche', in tal caso, la questione proposta, vertendo su disposizioni della legge interna non applicabili nei giudizi a quibus risulterebbe inammissibile. - S. nn. 113/1985, 177/1981 e 170/1984.
Va ordinata la restituzione degli atti riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, denunziato, per violazione degli artt. 3, 11 e 24 Cost., in quanto subordina il rimborso delle tasse indebitamente percette dall'Amministrazione finanziaria a titolo di diritti per servizi amministrativi ed accessori - in occasione di importazioni di merci da Paesi aderenti al Trattato C.E.E., all'Accordo GATT o ad altre convenzioni internazionali, contenenti la clausola della "nazione piu' favorita" - alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti. I giudici rimettenti sono tenuti infatti a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se l'illegittimita' del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da Paesi fuori dall'area della C.E.E., possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari. Spetta conseguentemente ai predetti giudici stabilire se, nei casi di specie, debbano applicarsi le prescrizioni dell'ordinamento comunitario - ivi incluse le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative pronunciate in proposito dalla Corte di Giustizia, Giacche', in tal caso, la questione proposta, vertendo su disposizioni della legge interna non applicabili nei giudizi a quibus risulterebbe inammissibile. - S. nn. 113/1985, 177/1981 e 170/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte