Ordinanza 126/1986 (ECLI:IT:COST:1986:126)
Massima numero 12380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/04/1986;  Decisione del  24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 14/05/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 126/86. STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO).

Testo
E' manifestamente inammissibile, per mancata individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendosi la diversita' del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di agevolazione dolosa all'uso di sostanze stupefacenti, in ipotesi sostanzialmente simili. Infatti, nella ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento atto ad individuare la fattispecie all'esame del giudice remittente, sicche' risulta eluso, anche ai fini di motivazione della rilevanza, il disposto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte