Ordinanza 127/1986 (ECLI:IT:COST:1986:127)
Massima numero 12381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
24/04/1986; Decisione del
24/04/1986
Deposito del 30/04/1986; Pubblicazione in G. U. 14/05/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 127/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - IGIENE E SANITA' - MEDICI ASSISTENTI DI RUOLO, DIPENDENTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - INQUADRAMENTO NEL POSTO DI AIUTO CORRESPONSABILE O VICE-DIRETTORE SANITARIO - PERSONALE DI RUOLO ED ISCRITTO O AVENTE TITOLO ALL'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI, COMANDATO O INCARICATO PRESSO UNA UNITA' SANITARIA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA - ASSEGNAZIONE ALLA U.S.L. OVE VIENE PRESTATO IL SERVIZIO - SUCCESSIVA APPROVAZIONE REGIONALE DI ALTRO DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA - RINUNCIA DELLO STATO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
ORD. 127/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - IGIENE E SANITA' - MEDICI ASSISTENTI DI RUOLO, DIPENDENTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - INQUADRAMENTO NEL POSTO DI AIUTO CORRESPONSABILE O VICE-DIRETTORE SANITARIO - PERSONALE DI RUOLO ED ISCRITTO O AVENTE TITOLO ALL'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI, COMANDATO O INCARICATO PRESSO UNA UNITA' SANITARIA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA - ASSEGNAZIONE ALLA U.S.L. OVE VIENE PRESTATO IL SERVIZIO - SUCCESSIVA APPROVAZIONE REGIONALE DI ALTRO DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA - RINUNCIA DELLO STATO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
Testo
Va dichiarato estinto il giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 2 della legge approvata il 31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme in materia di personale delle Unita' sanitarie locali) promosso con ricorso del Commissario dello Stato in data 8 novembre 1985, sostenendosi, riguardo alla prima norma - disciplinante l'inquadramento, nel posto di aiuto corresponsabile o vice- direttore sanitario, dei medici assistenti di ruolo, dipendenti delle Unita' sanitarie locali - la violazione degli artt. 40 e 68 del d.P.R. n. 761 del 1979 (in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale e dell'art. 97 Cost.), e, per quanto concerne la seconda norma - riguardante l'assegnazione di personale comandato o incaricato presso una Unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, alla Unita' sanitaria ove viene prestato il servizio - la violazione dell'art. 14 della l. n. 207 del 1985 (in relazione ai limiti posti dal richiamato art. 17 dello Statuto speciale e degli artt. 97 e 32 Cost.). Infatti, in data 27 novembre 1985 l'Assemblea regionale ha approvato altro disegno di legge, apportando alle disposizioni impugnate le modifiche necessarie a far venir meno i rilievi di incostituzionalita' formulati nel ricorso ed in conseguenza di cio' lo Stato ha rinunciato all'impugnativa e la Regione ha ritualmente accettato tale rinuncia.
Va dichiarato estinto il giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 2 della legge approvata il 31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme in materia di personale delle Unita' sanitarie locali) promosso con ricorso del Commissario dello Stato in data 8 novembre 1985, sostenendosi, riguardo alla prima norma - disciplinante l'inquadramento, nel posto di aiuto corresponsabile o vice- direttore sanitario, dei medici assistenti di ruolo, dipendenti delle Unita' sanitarie locali - la violazione degli artt. 40 e 68 del d.P.R. n. 761 del 1979 (in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale e dell'art. 97 Cost.), e, per quanto concerne la seconda norma - riguardante l'assegnazione di personale comandato o incaricato presso una Unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, alla Unita' sanitaria ove viene prestato il servizio - la violazione dell'art. 14 della l. n. 207 del 1985 (in relazione ai limiti posti dal richiamato art. 17 dello Statuto speciale e degli artt. 97 e 32 Cost.). Infatti, in data 27 novembre 1985 l'Assemblea regionale ha approvato altro disegno di legge, apportando alle disposizioni impugnate le modifiche necessarie a far venir meno i rilievi di incostituzionalita' formulati nel ricorso ed in conseguenza di cio' lo Stato ha rinunciato all'impugnativa e la Regione ha ritualmente accettato tale rinuncia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 17
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979
n. 761
art. 40
decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979
n. 761
art. 68
legge 20/05/1985
n. 207
art. 14