Sentenza 128/1986 (ECLI:IT:COST:1986:128)
Massima numero 12382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  21/05/1986;  Decisione del  21/05/1986
Deposito del 23/05/1986; Pubblicazione in G. U. 28/05/1986
Massime associate alla pronuncia:  12383  12384


Titolo
SENT. 128/86 A. TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA - PERFEZIONAMENTO DELLE SANZIONI CONNESSE ALLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI - DELEGA AL GOVERNO - ASSERITO DIFETTO DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Con riguardo alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo escluse quelle penali) va detto che il legislatore delegante ha assegnato al potere delegato il compito di adeguare la preesistente disciplina delle sanzioni tributarie alla riforma che la legge delega prefigurava, demandando al Governo la scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, ma subordinando tale scelta ad un preciso criterio, quello di commisurare e graduare le sanzioni alla entita' delle violazioni, al fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente. Non puo', percio', affermarsi che il legislatore delegato non avesse la strada segnata da principi e criteri direttivi, giusta le indicazioni dell'art.76 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e, in via derivata, degli artt. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 92 e 95 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.) - S. n. 111/86.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte