Sentenza 128/1986 (ECLI:IT:COST:1986:128)
Massima numero 12383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
21/05/1986; Decisione del
21/05/1986
Deposito del 23/05/1986; Pubblicazione in G. U. 28/05/1986
Titolo
SENT. 128/86 B. TRIBUTI IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971) - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - SANZIONI - PREVISIONE DI UN'UNICA SANZIONE INDIFFERENZIATA SENZA TENER CONTO DELL'AVVENUTO VERSAMENTO O MENO DELLE RITENUTE D'ACCONTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 128/86 B. TRIBUTI IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971) - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - SANZIONI - PREVISIONE DI UN'UNICA SANZIONE INDIFFERENZIATA SENZA TENER CONTO DELL'AVVENUTO VERSAMENTO O MENO DELLE RITENUTE D'ACCONTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La dichiarazione del sostituto d'imposta non mira soltanto ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha altresi' valore cognitivo, in quanto consente agli uffici di verificare l'esistenza e l'entita' delle dichiarazioni che il sostituito a sua volta e' obbligato a rendere, e, sotto tale riguardo, l'omessa presentazione dell'anzidetta dichiarazione non e' mera violazione formale, ma riveste un notevole rilievo sostanziale; onde la relativa sanzione appare adeguatamente commisurata alla situazione di pericolo che l'omissione viene a determinare per gli interessi dell'erario, ben potendo, comunque, il giudice tributario tener conto,nel determinare, in concreto, la pena, anche dei principi di cui all'art. 54 dello stesso decreto (relativi alla gravita' del danno o del pericolo e alla personalita' dell'autore). (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata sotto il profilo che le dette norme, in violazione alla legge di delega, avrebbero equiparato quoad poenam i diversi comportamenti dell'omessa presentazione della dichiarazione e dell'omesso versamento del tributo all'Erario).
La dichiarazione del sostituto d'imposta non mira soltanto ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha altresi' valore cognitivo, in quanto consente agli uffici di verificare l'esistenza e l'entita' delle dichiarazioni che il sostituito a sua volta e' obbligato a rendere, e, sotto tale riguardo, l'omessa presentazione dell'anzidetta dichiarazione non e' mera violazione formale, ma riveste un notevole rilievo sostanziale; onde la relativa sanzione appare adeguatamente commisurata alla situazione di pericolo che l'omissione viene a determinare per gli interessi dell'erario, ben potendo, comunque, il giudice tributario tener conto,nel determinare, in concreto, la pena, anche dei principi di cui all'art. 54 dello stesso decreto (relativi alla gravita' del danno o del pericolo e alla personalita' dell'autore). (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata sotto il profilo che le dette norme, in violazione alla legge di delega, avrebbero equiparato quoad poenam i diversi comportamenti dell'omessa presentazione della dichiarazione e dell'omesso versamento del tributo all'Erario).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10
co. 2 n.11