Sentenza 128/1986 (ECLI:IT:COST:1986:128)
Massima numero 12384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  21/05/1986;  Decisione del  21/05/1986
Deposito del 23/05/1986; Pubblicazione in G. U. 28/05/1986
Massime associate alla pronuncia:  12382  12383


Titolo
SENT. 128/86 C. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTE SUI REDDITI - SANZIONI - PENE PECUNIARIE - OBLAZIONE - POSSIBILITA' SOLO NEL CASO IN CUI LA VIOLAZIONE SIA CONSTATATA NEL CORSO DI ACCESSI, ISPEZIONI O VERIFICHE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - per assoluto difetto di motivazione circa la sua rilevanza nel giudizio di provenienza - la questione di legittimita' costituzionale (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) dell'art. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui (terzo comma) ammette l'oblazione della pena pecuniaria ove la violazione sia stata constatata in occasione di accessi, ispezioni o verifiche, eseguiti ai sensi dell'art. 33 del decreto stesso, e non la consentirebbe, invece, quando essa venga contestata per accertamento d'ufficio, ovvero sia lo stesso contribuente a renderla nota mediante tardiva presentazione della dichiarazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte