Sentenza 129/1986 (ECLI:IT:COST:1986:129)
Massima numero 12386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
21/05/1986; Decisione del
21/05/1986
Deposito del 23/05/1986; Pubblicazione in G. U. 28/05/1986
Massime associate alla pronuncia:
12385
Titolo
SENT. 129/86 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - CONTROVERSIE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE - TERMINE TRIENNALE - ATTI INTERRUTTIVI - NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE DI OGNI ALTRO ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - SOPRAVVENUTA INTRODUZIONE DEL RITO SPECIALE DEL LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 129/86 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - CONTROVERSIE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE - TERMINE TRIENNALE - ATTI INTERRUTTIVI - NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE DI OGNI ALTRO ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - SOPRAVVENUTA INTRODUZIONE DEL RITO SPECIALE DEL LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Se da una parte e' vero che l'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - da consolidata giurisprudenza interpretato nel senso che la sola domanda giudiziale vale ad interrompere il previsto termine triennale di prescrizione dell'azione per il conseguimento di prestazioni di assicurazione obbligatoria - non viola, col privare gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali dei mezzi stragiudiziali di interruzione della prescrizione spettanti alla generalita' dei creditori (art. 2943, comma quarto, cod. civ.), il principio d'eguaglianza, giustificandosi l'anzidetta disparita', di per se', di fronte all'art. 3 Cost., in base a peculiari esigenze delle controversie infortunistiche, non riscontrabili nella generalita' dei rapporti di credito; non e' men vero, d'altra parte, che il rispetto di detto principio impone, onde evitare che ulteriormente deteriore ne sia la posizione, di non addossare a chi agisca per il conseguimento delle prestazioni di assicurazione obbligatoria (senz'altro mezzo, diversamente dagli altri creditori, per interrompere la prescrizione) i tempi della prolazione del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione, in difetto del quale - nel rito speciale del lavoro introdotto dalla legge n. 533 del 1973 - non puo' effettuarsi la vocatio in ius, e dunque, la notificazione al convenuto del ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il succitato art. 112, comma primo, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative, in caso di infortunio sul lavoro o di affezione da malattia professionale, sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione.
Se da una parte e' vero che l'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - da consolidata giurisprudenza interpretato nel senso che la sola domanda giudiziale vale ad interrompere il previsto termine triennale di prescrizione dell'azione per il conseguimento di prestazioni di assicurazione obbligatoria - non viola, col privare gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali dei mezzi stragiudiziali di interruzione della prescrizione spettanti alla generalita' dei creditori (art. 2943, comma quarto, cod. civ.), il principio d'eguaglianza, giustificandosi l'anzidetta disparita', di per se', di fronte all'art. 3 Cost., in base a peculiari esigenze delle controversie infortunistiche, non riscontrabili nella generalita' dei rapporti di credito; non e' men vero, d'altra parte, che il rispetto di detto principio impone, onde evitare che ulteriormente deteriore ne sia la posizione, di non addossare a chi agisca per il conseguimento delle prestazioni di assicurazione obbligatoria (senz'altro mezzo, diversamente dagli altri creditori, per interrompere la prescrizione) i tempi della prolazione del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione, in difetto del quale - nel rito speciale del lavoro introdotto dalla legge n. 533 del 1973 - non puo' effettuarsi la vocatio in ius, e dunque, la notificazione al convenuto del ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il succitato art. 112, comma primo, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative, in caso di infortunio sul lavoro o di affezione da malattia professionale, sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte