Ordinanza 130/1986 (ECLI:IT:COST:1986:130)
Massima numero 11871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
21/05/1986; Decisione del
21/05/1986
Deposito del 23/05/1986; Pubblicazione in G. U. 04/06/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 130/86. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA SANITARIA - ENTI MUTUALISTICI - SOPPRESSIONE - GESTIONE DI LIQUIDAZIONE - RAPPORTI GIURIDICI RELATIVI AI BENI E ALLE MATERIE DI COMPETENZA - TERMINI SOSTANZIALI E PROCESSUALI - SOSPENSIONE - PROROGHE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
ORD. 130/86. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA SANITARIA - ENTI MUTUALISTICI - SOPPRESSIONE - GESTIONE DI LIQUIDAZIONE - RAPPORTI GIURIDICI RELATIVI AI BENI E ALLE MATERIE DI COMPETENZA - TERMINI SOSTANZIALI E PROCESSUALI - SOSPENSIONE - PROROGHE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 26 novembre 1981, n. 678 (Blocco degli organici delle unita' sanitarie locali), conv. in l. 26 gennaio 1982, n. 12 - in riferimento all'art. 24 Cost. - e degli artt. 1, penultimo comma, d.l. 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria) conv. in l. 27 giugno 1981, n. 331 e 34, primo comma, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - sollevate sotto il profilo che avendo dette norme ulteriormente prorogato i termini di sospensione, sostanziali e processuali, concernenti i rapporti giuridici, relativi ai beni ed alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione dei soppressi enti mutualistici, risulterebbe compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Invero, poiche', successivamente, i termini di cui alle impugnate disposizioni non sono stati piu' prorogati, la ratio delle ordinanze - con cui si e' lamentato il progressivo affievolimento della "iniziale ragionevolezza di una generale e indiscriminata sospensione dei termini" stessi, per effetto delle reiterate proroghe - merita il riesame da parte dei giudici a quibus, affinche' decidano ex informata conscientia.
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 26 novembre 1981, n. 678 (Blocco degli organici delle unita' sanitarie locali), conv. in l. 26 gennaio 1982, n. 12 - in riferimento all'art. 24 Cost. - e degli artt. 1, penultimo comma, d.l. 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria) conv. in l. 27 giugno 1981, n. 331 e 34, primo comma, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - sollevate sotto il profilo che avendo dette norme ulteriormente prorogato i termini di sospensione, sostanziali e processuali, concernenti i rapporti giuridici, relativi ai beni ed alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione dei soppressi enti mutualistici, risulterebbe compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Invero, poiche', successivamente, i termini di cui alle impugnate disposizioni non sono stati piu' prorogati, la ratio delle ordinanze - con cui si e' lamentato il progressivo affievolimento della "iniziale ragionevolezza di una generale e indiscriminata sospensione dei termini" stessi, per effetto delle reiterate proroghe - merita il riesame da parte dei giudici a quibus, affinche' decidano ex informata conscientia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte