Sentenza 131/1986 (ECLI:IT:COST:1986:131)
Massima numero 11918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
04/06/1986; Decisione del
04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Titolo
SENT. 131/86 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - AMNISTIA O INDULTO PER IL REATO DA CUI ESSA DIPENDE - PREVISTA REVOCA O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE - RIDUZIONE NELLA STESSA MISURA DELL'INDULTO APPLICATO ALLA PENA PRINCIPALE - PRETESA ILLEGITTIMITA' PER INOSSERVANZA DEL PROCEDIMENTO PREVISTO PER I DECRETI DI AMNISTIA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 131/86 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - AMNISTIA O INDULTO PER IL REATO DA CUI ESSA DIPENDE - PREVISTA REVOCA O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE - RIDUZIONE NELLA STESSA MISURA DELL'INDULTO APPLICATO ALLA PENA PRINCIPALE - PRETESA ILLEGITTIMITA' PER INOSSERVANZA DEL PROCEDIMENTO PREVISTO PER I DECRETI DI AMNISTIA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il decreto di amnistia e indulto, al cui processo formativo l'art. 79 Cost. precipuamente attiene, concerne essenzialmente (arg. ex comma secondo stesso articolo) la scelta dei reati da beneficiare, mentre la disciplina degli effetti che, in conseguenza della sua emanazione, si producono in ordine a tali reati e', di regola, prevista da norme ordinarie, e con norme di pari grado ben puo' essere mutata. Legittimamente, pertanto, l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405 prevede, a seguito di concessione d'amnistia ed indulto, la revoca o riduzione della gia' disposta sospensione della patente di guida, modificando, in materia, la disciplina che in sua mancanza si sarebbe applicata, ai sensi degli artt. 151 e 174 cod. pen., non esistendo alcun vincolo, costituzionalmente determinato, a provvedere attraverso il procedimento di cui all'art. 79 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 79 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 sotto il profilo che la revoca o riduzione della sospensione della patente di guida - in quanto sanzione penale - non avrebbe potuto essere disposta da legge ordinaria ma solo dal decreto emanato dal Capo dello Stato di concessione del beneficio.)
Il decreto di amnistia e indulto, al cui processo formativo l'art. 79 Cost. precipuamente attiene, concerne essenzialmente (arg. ex comma secondo stesso articolo) la scelta dei reati da beneficiare, mentre la disciplina degli effetti che, in conseguenza della sua emanazione, si producono in ordine a tali reati e', di regola, prevista da norme ordinarie, e con norme di pari grado ben puo' essere mutata. Legittimamente, pertanto, l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405 prevede, a seguito di concessione d'amnistia ed indulto, la revoca o riduzione della gia' disposta sospensione della patente di guida, modificando, in materia, la disciplina che in sua mancanza si sarebbe applicata, ai sensi degli artt. 151 e 174 cod. pen., non esistendo alcun vincolo, costituzionalmente determinato, a provvedere attraverso il procedimento di cui all'art. 79 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 79 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 sotto il profilo che la revoca o riduzione della sospensione della patente di guida - in quanto sanzione penale - non avrebbe potuto essere disposta da legge ordinaria ma solo dal decreto emanato dal Capo dello Stato di concessione del beneficio.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Altri parametri e norme interposte