Sentenza 131/1986 (ECLI:IT:COST:1986:131)
Massima numero 11922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  04/06/1986;  Decisione del  04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Massime associate alla pronuncia:  11918  11924  11926


Titolo
SENT. 131/86 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - AMNISTIA O INDULTO PER IL REATO DA CUI ESSA DIPENDE - PREVISTA REVOCA O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE NELLA STESSA MISURA DELL'INDULTO APPLICATO ALLA PENA PRINCIPALE - ASSERITA INTROMISSIONE DEL POTERE LEGISLATIVO NEI CONFRONTI DEL POTERE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nessuna violazione dei principi di autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario puo' riscontrarsi in una norma di semplice deroga ad alcune parti di disposizioni penali. E poiche' non altrimenti e' dato giustificare la revoca o riduzione della sospensione della patente di guida, previste - in deroga agli artt. 151 e 174 cod. pen. - dall'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, quali effetti, rispettivamente, dell'amnistia o dell'indulto applicati alla pena principale, e' da escludere - anche a voler considerare la sospensione della patente come sanzione amministrativa - che la norma in questione dia luogo ad una intromissione del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario. (Non fondatezza in riferimento all'art. 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte