Sentenza 131/1986 (ECLI:IT:COST:1986:131)
Massima numero 11924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  04/06/1986;  Decisione del  04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Massime associate alla pronuncia:  11918  11922  11926


Titolo
SENT. 131/86 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - AMNISTIA O INDULTO PER IL REATO DA CUI ESSA DIPENDE - PREVISTA REVOCA O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE NELLA STESSA MISURA DELL'INDULTO APPLICATO ALLA PENA PRINCIPALE - PENA PRINCIPALE DI DURATA INFERIORE A QUELLA DELLA SOSPENSIONE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per costante orientamento della Cassazione l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, che a seguito di concessione di indulto da applicarsi alla pena principale, prevede la riduzione della sospensione della patente, dev'essere interpretato nel senso che la durata della sospensione della patente va ridotta nella misura in cui l'indulto e' astrattamente applicabile, a nulla rilevando che in concreto la pena principale condonata sia inferiore a tale misura. Va percio' respinta la censura di violazione del principio di eguaglianza, mossa alla suddetta norma in base all'inesatto assunto interpretativo che nei casi in cui la pena principale sia inferiore alla durata minima (sei mesi) della sospensione della patente, tale misura persisterebbe restando invece totalmente esclusa nei casi di condono di pene di piu' lunga durata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte