Sentenza 131/1986 (ECLI:IT:COST:1986:131)
Massima numero 11926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  04/06/1986;  Decisione del  04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Massime associate alla pronuncia:  11918  11922  11924


Titolo
SENT. 131/86 D. CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE DELLA SUA DURATA NEL CASO IN CUI SIA APPLICATO L'INDULTO PER LA PENA PRINCIPALE - PRETESA ESCLUSIONE DI TALE ULTERIORE BENEFICIO NEL CASO IN CUI SIA APPLICATA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INFONDATEZZA.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Cassazione riguardo all'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, anche i soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena principale possono, in concreto, comunque godere dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida ivi previste a seguito di concessione di amnistia o indulto. Va percio' esclusa la violazione del principio di eguaglianza prospettata in base all'inesatto assunto interpretativo che tali soggetti, pur essendo piu' meritevoli, non potessero goderne. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte