Sentenza 132/1986 (ECLI:IT:COST:1986:132)
Massima numero 12387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  04/06/1986;  Decisione del  04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Massime associate alla pronuncia:  12388  12389  12390


Titolo
SENT. 132/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE - ORDINANZE DI RIMESSIONE MOTIVATE SOLO PER PER RELATIONEM E SENZA ALCUN CENNO ALLE FATTISPECIE CONCRETE OGGETTO DEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale sollevate con ordinanze di rimessione motivate esclusivamente per relationem, - mediante rinvio ad altra precedente ordinanza. Sono, del pari, inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - incidenti di legittimita' costituzionale sollevati con ordinanze di rimessione che non fanno alcun cenno alle fattispecie concrete oggetto dei giudizi principali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte