Sentenza 132/1986 (ECLI:IT:COST:1986:132)
Massima numero 12387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
04/06/1986; Decisione del
04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Titolo
SENT. 132/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE - ORDINANZE DI RIMESSIONE MOTIVATE SOLO PER PER RELATIONEM E SENZA ALCUN CENNO ALLE FATTISPECIE CONCRETE OGGETTO DEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 132/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE - ORDINANZE DI RIMESSIONE MOTIVATE SOLO PER PER RELATIONEM E SENZA ALCUN CENNO ALLE FATTISPECIE CONCRETE OGGETTO DEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale sollevate con ordinanze di rimessione motivate esclusivamente per relationem, - mediante rinvio ad altra precedente ordinanza. Sono, del pari, inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - incidenti di legittimita' costituzionale sollevati con ordinanze di rimessione che non fanno alcun cenno alle fattispecie concrete oggetto dei giudizi principali.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale sollevate con ordinanze di rimessione motivate esclusivamente per relationem, - mediante rinvio ad altra precedente ordinanza. Sono, del pari, inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - incidenti di legittimita' costituzionale sollevati con ordinanze di rimessione che non fanno alcun cenno alle fattispecie concrete oggetto dei giudizi principali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte