Sentenza 132/1986 (ECLI:IT:COST:1986:132)
Massima numero 12388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  04/06/1986;  Decisione del  04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Massime associate alla pronuncia:  12387  12389  12390


Titolo
SENT. 132/86 B. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - CONSIDERAZIONE, AGLI EFFETTI PENALI, QUALI ARMI COMUNI DA SPARO - ASSERITA ARBITRARIETA' DI TALE CONSIDERAZIONE - PRETESA IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLE ARMI DESTINATE ALLA PESCA (NON CONSIDERATE ARMI DA SPARO) - RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nel determinare le fattispecie tipiche di reato, il legislatore non ha da tener conto soltanto della naturale destinazione, in astratto, dell'oggetto materiale del fatto che intende incriminare, ma anche, e soprattutto, dell'uso concreto che dell'oggetto stesso l'esperienza mostra; e, poiche' le armi ad aria compressa sono (e possono essere) usate in modo concretamente pericoloso per l'incolumita' altrui e si prestano, per la loro "silenziosita'", ad usi fraudolenti, non appare - di fronte all'art. 3 Cost. - arbitrario che il legislatore penale - tenendo conto del loro uso distorto, gia' realizzatosi e prevedibilmente realizzabile - le abbia considerate come armi comuni da sparo, sempreche' per le proprie particolari caratteristiche, esse risultino, in concreto, caso per caso, ad attento e qualificato esame tecnico, idonee ad offendere la persona (cfr. lo stesso art. 2, comma terzo, legge n.110, cit.). Neppure contrasta con l'art. 3 Cost. la censurata diversita' di disciplina tra armi ad aria compressa, considerate quali armi comuni da sparo, ed armi destinate alla pesca (escluse da tale considerazione), diversita' giustificata per il fatto che, in base all'esperienza, le armi da pesca (sia perche' ingombranti, sia perche' normalmente non sono strumenti di "speciale precisione") certamente meno delle altre armi ad aria compressa si prestano ad usi distorti ed utilizzazioni fraudolente. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma terzo, l. 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione al predetto art. 2, l. n. 110/1975, cit., in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte