Sentenza 15/2021 (ECLI:IT:COST:2021:15)
Massima numero 43570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 09/02/2021; Pubblicazione in G. U. 10/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43567  43568  43569  43571  43572


Titolo
Proprietà - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Maso chiuso - Procedimento giudiziale per l'assunzione in caso di successione legittima nello stesso grado - Applicazione, ratione temporis, della normativa che accorda la preferenza, tra i coeredi, al più anziano (c.d. maggiorascato), anziché alla persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso». La correlazione posta dalla disposizione censurata dal Tribunale di Bolzano fra la regola del maggiorascato e l'esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo è il frutto di una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale. La presunzione di idoneità del primogenito è irragionevole, perché non pregiudica soltanto l'interesse della persona discriminata, ma lo stesso istituto del maso e, dunque, la tutela oggettiva della res frugifera. Il criterio di preferenza per la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso, nel contesto attuale, appare, invece, perfettamente idoneo a chiudere la disciplina con una previsione flessibile e di respiro generale, che si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con i principi costituzionali, con le peculiarità dell'istituto del maso chiuso e con i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di successione legittima e di divisione ereditaria. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2017, n. 185 del 2015, n. 48 del 2015, n. 40 del 1957 e n. 505 del 1988).

La tutela accordata all'istituto del maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell'istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2017, n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 del 1957 e n. 5 del 1957).

L'elenco di cui all'art. 3, primo comma, Cost. non deve ritenersi tassativo, esprimendo piuttosto il generale divieto di arbitrarie discriminazioni, confermato dal coordinamento ermeneutico con l'art. 21 CDFUE, che espressamente vieta, al paragrafo n. 1, qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'età.

Atti oggetto del giudizio

decreto Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano  07/02/1962  n. 8  art. 18  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte