Sentenza 132/1986 (ECLI:IT:COST:1986:132)
Massima numero 12389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
04/06/1986; Decisione del
04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Titolo
SENT. 132/86 C. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - EQUIPARAZIONE AGLI EFFETTI PENALI ALLE ARMI COMUNI DA SPARO - ARBITRARIETA' - INSUSSISTENZA - POTERE DEL GIUDICE DI ADEGUARE LA PENA AL CONCRETO DISVALORE SOCIALE DEL FATTO TIPICO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 132/86 C. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - EQUIPARAZIONE AGLI EFFETTI PENALI ALLE ARMI COMUNI DA SPARO - ARBITRARIETA' - INSUSSISTENZA - POTERE DEL GIUDICE DI ADEGUARE LA PENA AL CONCRETO DISVALORE SOCIALE DEL FATTO TIPICO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sebbene la funzione rieducativa della pena imponga che la misura della sanzione penale sia graduata sulla base del concreto disvalore del fatto, nessuna arbitraria parificazione di diverse obiettive pericolosita' risulta tuttavia operata, in contrasto con tale principio, con la equiparazione agli effetti penali delle armi ad aria compressa alle armi da sparo, essendo esclusa dalla normativa censurata la tipicita' di comportamenti inoffensivi, e spettando, comunque, al giudice di adeguare la pena, nel caso in cui il concreto disvalore del fatto (tipico) sia lieve, anche applicando la speciale attenuante - per la qualita' delle armi - di cui all'art. 5, l. n. 895 del 1967. (Infondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma terzo, l. 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 14 e 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione ad art. 2 l. 110/1975 cit., in parte qua).
Sebbene la funzione rieducativa della pena imponga che la misura della sanzione penale sia graduata sulla base del concreto disvalore del fatto, nessuna arbitraria parificazione di diverse obiettive pericolosita' risulta tuttavia operata, in contrasto con tale principio, con la equiparazione agli effetti penali delle armi ad aria compressa alle armi da sparo, essendo esclusa dalla normativa censurata la tipicita' di comportamenti inoffensivi, e spettando, comunque, al giudice di adeguare la pena, nel caso in cui il concreto disvalore del fatto (tipico) sia lieve, anche applicando la speciale attenuante - per la qualita' delle armi - di cui all'art. 5, l. n. 895 del 1967. (Infondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma terzo, l. 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 14 e 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione ad art. 2 l. 110/1975 cit., in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte