Sentenza 132/1986 (ECLI:IT:COST:1986:132)
Massima numero 12390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
04/06/1986; Decisione del
04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Titolo
SENT. 132/86 D. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - CONSIDERAZIONE AGLI EFFETTI PENALI COME ARMI COMUNI DA SPARO - POTERE DI ESCLUDERE LE ARMI AD ARIA COMPRESSA CHE NON ABBIANO ATTITUDINE A RECARE OFFESA ALLA PERSONA DAL NOVERO DELLE ARMI COMUNI DA SPARO - ATTRIBUZIONE DI TALE POTERE AD AUTORITA' NON LEGISLATIVA - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 132/86 D. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - CONSIDERAZIONE AGLI EFFETTI PENALI COME ARMI COMUNI DA SPARO - POTERE DI ESCLUDERE LE ARMI AD ARIA COMPRESSA CHE NON ABBIANO ATTITUDINE A RECARE OFFESA ALLA PERSONA DAL NOVERO DELLE ARMI COMUNI DA SPARO - ATTRIBUZIONE DI TALE POTERE AD AUTORITA' NON LEGISLATIVA - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Per consolidato orientamento, il principio della riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25 Cost., non puo' ritenersi violato quando e' la stessa legge a fissare presupposti, caratteri, contenuti e limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. Non puo', percio', ritenersi che il potere conferito alla commissione centrale per le armi di escludere dal novero delle armi da sparo quelle ad aria compressa che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona - potere che, secondo interpretazione dominante, non si estende agli altri oggetti pure considerati armi da sparo, tra cui le armi ad emissione di gas - vulneri il suddetto principio. Tanto piu' che, quand'anche il precitato terzo comma dell'art. 2, legge n. 110, venisse considerato - contrariamente all'interpretazione giurisprudenziale corrente - quale norma penale in bianco, non potrebbe per cio' solo - se adempiute le condizioni innanzi indicate - ritenersi violativo dell'art. 25 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, terzo comma, l. 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione ad art. 2 l. n. 110/1975 cit. in parte qua.) - S. nn. 109/1982, 168/1971, 9/1972, 58/1975 e 108/1982.
Per consolidato orientamento, il principio della riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25 Cost., non puo' ritenersi violato quando e' la stessa legge a fissare presupposti, caratteri, contenuti e limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. Non puo', percio', ritenersi che il potere conferito alla commissione centrale per le armi di escludere dal novero delle armi da sparo quelle ad aria compressa che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona - potere che, secondo interpretazione dominante, non si estende agli altri oggetti pure considerati armi da sparo, tra cui le armi ad emissione di gas - vulneri il suddetto principio. Tanto piu' che, quand'anche il precitato terzo comma dell'art. 2, legge n. 110, venisse considerato - contrariamente all'interpretazione giurisprudenziale corrente - quale norma penale in bianco, non potrebbe per cio' solo - se adempiute le condizioni innanzi indicate - ritenersi violativo dell'art. 25 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, terzo comma, l. 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione ad art. 2 l. n. 110/1975 cit. in parte qua.) - S. nn. 109/1982, 168/1971, 9/1972, 58/1975 e 108/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte