Sentenza 134/1986 (ECLI:IT:COST:1986:134)
Massima numero 12392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  04/06/1986;  Decisione del  04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Massime associate alla pronuncia:  12393


Titolo
SENT. 134/86 A. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE OSPEDALIERO - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - DEROGA - MANTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO AI PRIMARI "DI RUOLO" ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 336 DEL 1964 - ASSERITA INAPPLICABILITA' AI "PRIMARI INCARICATI" -INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA) DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - per difetto di motivazione in punto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) dell'art. unico della legge 3 settembre 1982, n. 627 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402), nella parte in cui, modificando l'art. 5 del decreto-legge oggetto di conversione, escluderebbe - secondo il giudice rimettente - dal beneficio del mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta', i sanitari ospedalieri che, titolari, alla data di entrata in vigore della l. n. 336 del 1964, di un posto di ruolo diverso da quello di primario, fossero, alla stessa data, investiti di funzioni di primario incaricato. Nessun cenno dedica, infatti, l'ordinanza di rimessione, alla posizione del ricorrente nel giudizio principale, per motivare la rilevanza del sollevato incidente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte