Sentenza 134/1986 (ECLI:IT:COST:1986:134)
Massima numero 12393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
04/06/1986; Decisione del
04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Massime associate alla pronuncia:
12392
Titolo
SENT. 134/86 B. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE OSPEDALIERO - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - DEROGA - MANTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO AI SOLI SOVRAINTENDENTI SANITARI, DIRETTORI SANITARI, DIRETTORI DI FARMACIA E PRIMARI OSPEDALIERI DI RUOLO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 336 DEL 1964 - ESCLUSIONE PER IL RESTANTE PERSONALE DI RUOLO, OCCUPANTE, ALLA MEDESIMA DATA, POSTI DIVERSI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 134/86 B. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE OSPEDALIERO - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - DEROGA - MANTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO AI SOLI SOVRAINTENDENTI SANITARI, DIRETTORI SANITARI, DIRETTORI DI FARMACIA E PRIMARI OSPEDALIERI DI RUOLO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 336 DEL 1964 - ESCLUSIONE PER IL RESTANTE PERSONALE DI RUOLO, OCCUPANTE, ALLA MEDESIMA DATA, POSTI DIVERSI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La deroga posta dall'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 - col prevedere, per i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia ed i primari ospedalieri che occupassero il corrispondente posto in ruolo alla data di entrata in vigore della precitata legge n. 336 del 1964, la possibilita' del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' - alla regola generale del collocamento a riposo all'eta' di sessantacinque anni, appare dettata, alla luce dei lavori preparatori, dalla preoccupazione di non poter sostituire sollecitamente, causa il blocco dei concorsi in conseguenza della guerra e delle prolungatesi difficolta' postbelliche, il personale di piu' alto livello professionale negli ospedali, con grave danno per l'interesse pubblico; la specificita' dell'anomala situazione in cui la norma derogatoria venne ad esistenza, esclude, pertanto, che ne sia estensibile la ratio e, con essa, l'ambito soggettivo della deroga, destinata, negli intenti del legislatore, a perdere efficacia con l'esaurirsi della ristretta categoria dei beneficiari di essa. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza la esclusione della possibilita' del trattenimento in servizio dei primari divenuti tali in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, ma gia' di ruolo prima di quella data, e dei sanitari che alla stessa data occupassero posti diversi dagli anzidetti. E neppure merita censura l'art. 5 del decreto legge 2 luglio 1982 n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, che a sua volta - in superamento delle contrastanti interpretazioni della Corte e della giurisprudenza amministrativa circa l'avvenuta abrogazione o meno del precitato art. 6, legge n. 336, ad opera del combinato disposto degli artt. 60 e 135 d.P.R. n. 130 del 1969 - si limita a riprodurre la suddetta deroga senza dilatarne la portata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 6 legge 10 maggio 1964, n. 336, 5 d.l. 2 luglio 1982, n. 402 (conv. con modifiche in legge 3 settembre 1982, n. 627), 66 legge 12 febbraio 1968, n. 132, 60 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). - S. n. 33/1982.
La deroga posta dall'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 - col prevedere, per i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia ed i primari ospedalieri che occupassero il corrispondente posto in ruolo alla data di entrata in vigore della precitata legge n. 336 del 1964, la possibilita' del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' - alla regola generale del collocamento a riposo all'eta' di sessantacinque anni, appare dettata, alla luce dei lavori preparatori, dalla preoccupazione di non poter sostituire sollecitamente, causa il blocco dei concorsi in conseguenza della guerra e delle prolungatesi difficolta' postbelliche, il personale di piu' alto livello professionale negli ospedali, con grave danno per l'interesse pubblico; la specificita' dell'anomala situazione in cui la norma derogatoria venne ad esistenza, esclude, pertanto, che ne sia estensibile la ratio e, con essa, l'ambito soggettivo della deroga, destinata, negli intenti del legislatore, a perdere efficacia con l'esaurirsi della ristretta categoria dei beneficiari di essa. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza la esclusione della possibilita' del trattenimento in servizio dei primari divenuti tali in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, ma gia' di ruolo prima di quella data, e dei sanitari che alla stessa data occupassero posti diversi dagli anzidetti. E neppure merita censura l'art. 5 del decreto legge 2 luglio 1982 n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, che a sua volta - in superamento delle contrastanti interpretazioni della Corte e della giurisprudenza amministrativa circa l'avvenuta abrogazione o meno del precitato art. 6, legge n. 336, ad opera del combinato disposto degli artt. 60 e 135 d.P.R. n. 130 del 1969 - si limita a riprodurre la suddetta deroga senza dilatarne la portata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 6 legge 10 maggio 1964, n. 336, 5 d.l. 2 luglio 1982, n. 402 (conv. con modifiche in legge 3 settembre 1982, n. 627), 66 legge 12 febbraio 1968, n. 132, 60 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). - S. n. 33/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte