Ordinanza 136/1986 (ECLI:IT:COST:1986:136)
Massima numero 12395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
04/06/1986; Decisione del
04/06/1986
Deposito del 09/06/1986; Pubblicazione in G. U. 18/06/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 136/86. CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE SU AUTOVEICOLO INDUSTRIALE CON PESO SUPERIORE AI 30 QUINTALI - PENA PREVISTA IN MISURA FISSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA).
ORD. 136/86. CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE SU AUTOVEICOLO INDUSTRIALE CON PESO SUPERIORE AI 30 QUINTALI - PENA PREVISTA IN MISURA FISSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA).
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), nella parte in cui, modificando l'art. 121, comma terzo, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. n. 393 del 1959, punisce con l'ammenda di lire ottocentomila e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un autoveicolo industriale che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, cosi' escludendo il potere del giudice di graduare la pena ex artt. 132 e 133 cod. pen.. La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di qualsivoglia riferimento alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo e di ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, esime dal rimarcare che identiche questioni sono state gia' dichiarate, nel merito, infondate e manifestamente infondate (e che comunque, successivamente all'ordinanza di rinvio, l'art. 121 del codice della strada e' stato di nuovo sostituito, nell'intero testo, dall'art. 12 della legge n. 38 del 1982). - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 168, 169 e 195/1980; nn. 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981, e n. 4/1982.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), nella parte in cui, modificando l'art. 121, comma terzo, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. n. 393 del 1959, punisce con l'ammenda di lire ottocentomila e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un autoveicolo industriale che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, cosi' escludendo il potere del giudice di graduare la pena ex artt. 132 e 133 cod. pen.. La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di qualsivoglia riferimento alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo e di ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, esime dal rimarcare che identiche questioni sono state gia' dichiarate, nel merito, infondate e manifestamente infondate (e che comunque, successivamente all'ordinanza di rinvio, l'art. 121 del codice della strada e' stato di nuovo sostituito, nell'intero testo, dall'art. 12 della legge n. 38 del 1982). - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 168, 169 e 195/1980; nn. 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981, e n. 4/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte