Sentenza 137/1986 (ECLI:IT:COST:1986:137)
Massima numero 12397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/06/1986;  Decisione del  11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 25/06/1986
Massime associate alla pronuncia:  12396


Titolo
SENT. 137/86 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO AD NUTUM DEL DIPENDENTE CHE ABBIA RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE - LAVORATRICI - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO FONDATA SU DETTO EVENTO - POSSIBILITA' CHE ESSO AVVENGA AL CINQUANTACINQUESIMO ANNO DI ETA', ANZICHE' AL SESSANTESIMO - INGIUSTIFICATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO DELLA DONNA RISPETTO ALL'UOMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 37 Cost. - fermo restando che, per il suo testuale disposto, il legislatore deve assicurare alla donna condizioni di lavoro tali che la pongano in grado di adempiere, unitamente all'attivita' lavorativa, anche la sua essenziale funzione familiare - garantisce alla lavoratrice, in applicazione del piu' generale principio di uguaglianza ed in armonia con gli artt. 4, 35 e 38 Cost., il diritto alla parita' giuridica con il lavoratore in situazioni obiettive eguali, diritto che ha un contenuto ampio e complesso, comprensivo di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro nelle sue varie fasi (accesso, attuazione, cessazione). E poiche' l'avvento di nuove tecnologie e metodi di produzione e le profonde riforme intervenute nel campo del diritto del lavoro hanno determinato - col rendere il lavoro stesso, in via generale, meno usurante oltre che piu' sicuro - una graduale evoluzione, la quale, per quanto riguarda la donna, ha inciso profondamente non solo sulle condizioni di lavoro che la riguardano in modo particolare ma anche sull'attitudine lavorativa (comprensiva, tra l'altro, della capacita' al lavoro e della resistenza fisica), e' da ritenere che siano venute meno quelle ragioni e condizioni che in precedenza potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo per quanto concerne l'eta' del conseguimento della pensione di vecchiaia; e dunque del tutto priva di legittimita' si rivela la disciplina del licenziamento fondata su tale evento. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. (assorbito il profilo concernente l'art. 38, comma secondo, Cost.) - gli artt. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui licenziamenti individuali); 9 del R.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (sul riordino delle pensioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti); 15, d.lg.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708 (riguardante l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (concernente il trattamento previdenziale per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo. - S. nn. 123/1969; 137/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 37

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte