Sentenza 138/1986 (ECLI:IT:COST:1986:138)
Massima numero 12399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
11/06/1986; Decisione del
11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Titolo
SENT. 138/86 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI INCARICATI -STABILIZZAZIONE NELL'INCARICO - ESCLUSIONE PER GLI INCARICATI NELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 138/86 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI INCARICATI -STABILIZZAZIONE NELL'INCARICO - ESCLUSIONE PER GLI INCARICATI NELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Diversamente dai professori incaricati di insegnamenti ufficiali nelle facolta' - che l'art. 4, comma primo, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (conv. con modifiche in legge 30 novembre 1973, n. 766) e l'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978, n. 817 (conv. con modifiche nella legge 19 febbraio 1979, n. 54) ammettono alla stabilizzazione - gli incaricati nelle scuole di specializzazione e perfezionamento di cui all'art. 20 del t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, ai quali la stabilizzazione e' invece negata, non erano dipendenti precari dello Stato, ma delle Universita', sul cui bilancio il loro trattamento economico gravava ed alla cui autonomia statutaria e regolamentare era lasciata l'organizzazione e la disciplina delle scuole. Pertanto, il fatto che la situazione degli incaricati in tali scuole e quella degli incaricati nelle facolta' fossero entrambe di precariato non vincolava il legislatore - nell'ambito del suo potere discrezionale - ad ammettere anche i secondi, come i primi, alla stabilizzazione, ne' rileva in contrario che le due categorie abbiano avuto, in diversa occasione, una tantum, la stessa disciplina. Pertanto, non puo', nel caso, ritenersi violato il principio di eguaglianza e per le stesse ragioni, eppure il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione, e tantomeno quello di uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici pubblici a parita' di requisiti di attitudine. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 4 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, e dell'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978, n. 817, in parte qua.)
Diversamente dai professori incaricati di insegnamenti ufficiali nelle facolta' - che l'art. 4, comma primo, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (conv. con modifiche in legge 30 novembre 1973, n. 766) e l'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978, n. 817 (conv. con modifiche nella legge 19 febbraio 1979, n. 54) ammettono alla stabilizzazione - gli incaricati nelle scuole di specializzazione e perfezionamento di cui all'art. 20 del t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, ai quali la stabilizzazione e' invece negata, non erano dipendenti precari dello Stato, ma delle Universita', sul cui bilancio il loro trattamento economico gravava ed alla cui autonomia statutaria e regolamentare era lasciata l'organizzazione e la disciplina delle scuole. Pertanto, il fatto che la situazione degli incaricati in tali scuole e quella degli incaricati nelle facolta' fossero entrambe di precariato non vincolava il legislatore - nell'ambito del suo potere discrezionale - ad ammettere anche i secondi, come i primi, alla stabilizzazione, ne' rileva in contrario che le due categorie abbiano avuto, in diversa occasione, una tantum, la stessa disciplina. Pertanto, non puo', nel caso, ritenersi violato il principio di eguaglianza e per le stesse ragioni, eppure il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione, e tantomeno quello di uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici pubblici a parita' di requisiti di attitudine. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 4 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, e dell'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978, n. 817, in parte qua.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte