Ordinanza 139/1986 (ECLI:IT:COST:1986:139)
Massima numero 12402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
11/06/1986; Decisione del
11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12403
Titolo
ORD. 139/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI - DA PARTE DELLO STATO - PROCEDIMENTO - PRECEDENTE RINVIO PER ESAME AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LEGGE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AL GOVERNO DELLA SUA PRIMA APPROVAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - ESCLUSIONE.
ORD. 139/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI - DA PARTE DELLO STATO - PROCEDIMENTO - PRECEDENTE RINVIO PER ESAME AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LEGGE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AL GOVERNO DELLA SUA PRIMA APPROVAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - ESCLUSIONE.
Testo
Nel procedimento per impugnativa in via principale di leggi regionali da parte dello Stato, il termine (di 30 giorni dalla comunicazione della prima approvazione dell'atto), previsto dal comma terzo dell'art. 127 Cost., per la richiesta di riesame della stessa legge su istanza del Governo, non e' funzionalmente collegato alla introduzione del giudizio. Pertanto, anche in caso di tardivita' della detta richiesta di riesame e purche' risulti tempestivamente proposto il ricorso nel termine - stabilito dal comma quarto del predetto articolo - di quindici giorni dalla comunicazione della riapprovazione del provvedimento, il giudizio deve considerarsi ritualmente instaurato.
Nel procedimento per impugnativa in via principale di leggi regionali da parte dello Stato, il termine (di 30 giorni dalla comunicazione della prima approvazione dell'atto), previsto dal comma terzo dell'art. 127 Cost., per la richiesta di riesame della stessa legge su istanza del Governo, non e' funzionalmente collegato alla introduzione del giudizio. Pertanto, anche in caso di tardivita' della detta richiesta di riesame e purche' risulti tempestivamente proposto il ricorso nel termine - stabilito dal comma quarto del predetto articolo - di quindici giorni dalla comunicazione della riapprovazione del provvedimento, il giudizio deve considerarsi ritualmente instaurato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 3
Altri parametri e norme interposte