Ordinanza 139/1986 (ECLI:IT:COST:1986:139)
Massima numero 12403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
11/06/1986; Decisione del
11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12402
Titolo
ORD. 139/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE ABRUZZO - DISCIPLINA URBANISTICA DELL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA -EDILIZIA - ABUSIVISMO EDILIZIO - SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
ORD. 139/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE ABRUZZO - DISCIPLINA URBANISTICA DELL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA -EDILIZIA - ABUSIVISMO EDILIZIO - SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 128, con ricorso 1 luglio 1978 del Presidente del Consiglio dei ministri - dell'art. 2 della legge della Reg. Abruzzo riapprovata il 14 giugno 1978 ("Norme integrative della legge reg. n. 18 del 1972 sull'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alle regioni...in materia di urbanistica.."), nella parte in cui stabilisce il preventivo parere della Giunta regionale e poteri sostitutivi dello stesso organo per l'adozione di provvedimenti repressivi urbanistici, in asserito contrasto con la competenza esclusiva attribuita in materia ai comuni dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10; e dell'art. 3 della stessa legge reg., nella parte in cui individua in soggetti diversi da quelli indicati dalla predetta l. n. 10 del 1977 i "solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni e delle spese". Infatti, dopo la proposizione del ricorso, e' sopravvenuta la legge statale 28 febbraio 1985, n. 47 (sul c.d. "condono edilizio"), le cui disposizioni hanno sostituito quelle della richiamata legge del '77, prevedendo tra l'altro la competenza legislativa regionale "in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative".
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 128, con ricorso 1 luglio 1978 del Presidente del Consiglio dei ministri - dell'art. 2 della legge della Reg. Abruzzo riapprovata il 14 giugno 1978 ("Norme integrative della legge reg. n. 18 del 1972 sull'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alle regioni...in materia di urbanistica.."), nella parte in cui stabilisce il preventivo parere della Giunta regionale e poteri sostitutivi dello stesso organo per l'adozione di provvedimenti repressivi urbanistici, in asserito contrasto con la competenza esclusiva attribuita in materia ai comuni dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10; e dell'art. 3 della stessa legge reg., nella parte in cui individua in soggetti diversi da quelli indicati dalla predetta l. n. 10 del 1977 i "solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni e delle spese". Infatti, dopo la proposizione del ricorso, e' sopravvenuta la legge statale 28 febbraio 1985, n. 47 (sul c.d. "condono edilizio"), le cui disposizioni hanno sostituito quelle della richiamata legge del '77, prevedendo tra l'altro la competenza legislativa regionale "in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte