Ordinanza 140/1986 (ECLI:IT:COST:1986:140)
Massima numero 12404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
11/06/1986; Decisione del
11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 140/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - SERVIZI PUBBLICI - TARIFFE E PREZZI AMMINISTRATI - DIRETTIVE DEL CIP ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - TARDIVO DEPOSITO - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 140/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - SERVIZI PUBBLICI - TARIFFE E PREZZI AMMINISTRATI - DIRETTIVE DEL CIP ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - TARDIVO DEPOSITO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in via principale dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 77 Cost. - dell'art. 1, comma primo, del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza), nella parte in cui prevede l'emanazione da parte del CIP di direttive alle amministrazioni degli enti locali territoriali ed ai comitati provinciali dei prezzi, per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza; e dell'art. 4 stesso d.l., nella parte in cui conferma la validita' dei provvedimenti adottati in materia sulla base del precedente e non convertito d.l. n. 10 del 1984: in quanto il relativo ricorso e' stato depositato oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 32, comma terzo, della l. 11 marzo 1953, n. 87. - O. nn. 100, 101 e 241/1985.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in via principale dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 77 Cost. - dell'art. 1, comma primo, del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza), nella parte in cui prevede l'emanazione da parte del CIP di direttive alle amministrazioni degli enti locali territoriali ed ai comitati provinciali dei prezzi, per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza; e dell'art. 4 stesso d.l., nella parte in cui conferma la validita' dei provvedimenti adottati in materia sulla base del precedente e non convertito d.l. n. 10 del 1984: in quanto il relativo ricorso e' stato depositato oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 32, comma terzo, della l. 11 marzo 1953, n. 87. - O. nn. 100, 101 e 241/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte