Ordinanza 141/1986 (ECLI:IT:COST:1986:141)
Massima numero 12405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
11/06/1986; Decisione del
11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 141/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - CORRESPONSIONE, DA PARTE DEGLI IMPORTATORI, DI DIRITTI NON DOVUTI IN BASE ALL'ORDINAMENTO CEE - RIMBORSO - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - QUESTIONE GIA' DECISA (NEL SENSO DELL'INAMMISSIBILITA, CON RICHIAMO A SENTENZA INTERPRETATIVA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 141/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - CORRESPONSIONE, DA PARTE DEGLI IMPORTATORI, DI DIRITTI NON DOVUTI IN BASE ALL'ORDINAMENTO CEE - RIMBORSO - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - QUESTIONE GIA' DECISA (NEL SENSO DELL'INAMMISSIBILITA, CON RICHIAMO A SENTENZA INTERPRETATIVA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost. - dell'art. 19, d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito nella l. 27 novembre 1982, n. 873, il quale prevede il diritto degli importatori alla ripetizione di dazi doganali non dovuti in base all'ordinamento comunitario, ma lo subordina alla prova documentale della mancata traslazione del relativo onere a carico di terzi. La medesima questione e' stata, infatti, gia' dichiarata inammissibile, e successivamente manifestamente inammissibile, essendo - in base ai principi enunciati dalla Corte circa i rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale - immediatamente applicabili dai giudici di merito (senza che rilevi l'esistenza di leggi statali con esse incompatibili) le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia della CEE, e, nella specie, dalla sentenza 9 novembre 1983, la quale ha ritenuto contrastante con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale che lasci all'importatore l'onere di dimostrare la mancata traslazione dei tributi indebitamente versati ovvero ponga particolari limitazioni in merito alla prova da fornire. - S. nn. 113/1985, 170/1984; O. n. 29/1986.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost. - dell'art. 19, d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito nella l. 27 novembre 1982, n. 873, il quale prevede il diritto degli importatori alla ripetizione di dazi doganali non dovuti in base all'ordinamento comunitario, ma lo subordina alla prova documentale della mancata traslazione del relativo onere a carico di terzi. La medesima questione e' stata, infatti, gia' dichiarata inammissibile, e successivamente manifestamente inammissibile, essendo - in base ai principi enunciati dalla Corte circa i rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale - immediatamente applicabili dai giudici di merito (senza che rilevi l'esistenza di leggi statali con esse incompatibili) le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia della CEE, e, nella specie, dalla sentenza 9 novembre 1983, la quale ha ritenuto contrastante con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale che lasci all'importatore l'onere di dimostrare la mancata traslazione dei tributi indebitamente versati ovvero ponga particolari limitazioni in merito alla prova da fornire. - S. nn. 113/1985, 170/1984; O. n. 29/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte