Ordinanza 142/1986 (ECLI:IT:COST:1986:142)
Massima numero 12406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  11/06/1986;  Decisione del  11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 142/86. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - TASSE INDEBITAMENTE PERCETTE, DA PARTE DELLA P.A., IN OCCASIONE DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI EXTRA-COMUNITARI - RIPETIBILITA' - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - NECESSITA', IN PUNTO DI RILEVANZA, DI PREVENTIVA DELIBAZIONE, DA PARTE DEI GIUDICI RIMETTENTI, DELL'APPLICABILITA', AI CASI DI SPECIE, DELLE NORME COMUNITARIE SUL RIMBORSO DELLE TASSE RISCOSSE IN VIOLAZIONE DELL'ORDINAMENTO CEE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER RIESAME DELLA RILEVANZA.

Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus per il riesame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale (sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost.) dell'art. 19, d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito nella l. 27 novembre 1982, n. 873, il quale subordina, per di piu' con effetto retroattivo, la ripetibilita' delle tasse indebitamente percette dalla p.a. in occasione di importazione di merci, alla prova documentale della mancata traslazione del tributo dall'importatore a carico di terzi. I giudici rimettenti sono infatti tenuti a delibare - prima di tutto in punto di rilevanza - se l'illegittimita' del tributo riscosso, pur dove esso gravi, come nel caso, su merci importate da Paesi extra-comunitari, possa comunque farsi risalire ad un regolamento CEE (nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari: giacche', in ipotesi affermativa, gli stessi giudici dovrebbero direttamente applicare le prescrizioni dell'ordinamento comunitario (ivi incluse le statuizioni risultanti dalle pronunce della Corte di Giustizia) concernenti la disciplina del rimborso delle tasse non dovute in base al medesimo ordinamento; restando, cosi', esclusa secondo i principi affermati, l'applicabilita', nei giudizi a quibus, della censurata normativa nazionale, e, con essa, la rilevanza della questione sollevata. - S. nn. 177/1981, 113/1985 e 170/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte