Ordinanza 143/1986 (ECLI:IT:COST:1986:143)
Massima numero 12408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
11/06/1986; Decisione del
11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12407
Titolo
ORD. 143/86 B. CINEMATOGRAFIA - INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA - COPRODUZIONE INTERNAZIONALE - ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE ITALO-FRANCESE 1 AGOSTO 1966 - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 143/86 B. CINEMATOGRAFIA - INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA - COPRODUZIONE INTERNAZIONALE - ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE ITALO-FRANCESE 1 AGOSTO 1966 - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della l. 21 giugno 1975, n. 287 (Modifiche alla l. 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia), nella parte in cui ha dato esecuzione all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, sollevata in riferimento agli artt. 72, ultimo comma, 80, 81, quarto comma, e 87, ottavo comma, Cost., per inosservanza della procedura prevista per l'adozione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Infatti, nella parte e sotto il profilo denunciati, la detta norma e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 295/1984.
E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della l. 21 giugno 1975, n. 287 (Modifiche alla l. 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia), nella parte in cui ha dato esecuzione all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, sollevata in riferimento agli artt. 72, ultimo comma, 80, 81, quarto comma, e 87, ottavo comma, Cost., per inosservanza della procedura prevista per l'adozione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Infatti, nella parte e sotto il profilo denunciati, la detta norma e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 295/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 80
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 87
co. 8
Altri parametri e norme interposte